Cassazione Civile, Ordinanza n. 31397/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva acquistato, con atto del 27 gennaio 2009 registrato il 16 febbraio 2009, terreni agricoli dichiarando di voler fruire dell’agevolazione fiscale prevista per gli imprenditori agricoli professionali e affermando di essere già iscritta all’albo/IAP. L’Ufficio, rilevata la mancata produzione del certificato attestante i requisiti, notificava nel marzo 2014 un avviso di liquidazione per imposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, da un lato, l’illegittimità della pretesa e, dall’altro, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di recupero per decorso del termine triennale ex art. 76 d.P.R. n. 131/1986. In cassazione proponeva due motivi: violazione di legge per non avere la CTR applicato correttamente il termine di decadenza, assumendo che esso dovesse decorrere dalla registrazione dell’atto perché il requisito agevolativo era già posseduto, e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il possesso già al momento della stipula della qualifica di IAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, quando l’acquirente dichiari nell’atto di possedere già il requisito per l’agevolazione, il certificato deve essere prodotto contestualmente o comunque al momento della registrazione; in difetto, l’imposta è dovuta in misura ordinaria e la decadenza dell’Amministrazione per il recupero decorre dalla registrazione stessa. Poiché l’avviso di liquidazione era stato notificato oltre tre anni dopo la registrazione, la pretesa fiscale era tardiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato utilizzato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986
Il termine triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione decorre dalla registrazione dell’atto quando il contribuente dichiari di possedere già il requisito agevolativo.
art. 1, nota I, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
“per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale (...) l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione (...) Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d’imposta”
La disposizione disciplina due ipotesi diverse: possesso già attuale del requisito, con produzione immediata del certificato, e dichiarazione di voler conseguire il requisito, con produzione entro tre anni.
artt. 3, 4 e 5, L. n. 604/1954
Sono stati evocati dalla ricorrente come norme richiamate a sostegno della propria tesi, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina dell’imposta di registro e della decadenza.
art. 3-ter, d.lgs. n. 463/1997
È stato richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato in giurisprudenza per affermare che decorso il termine triennale è preclusa la revisione del titolo di tassazione.
Richiamato quale norma corrispondente nel testo unico sull’imposta di registro, in relazione alla preclusione della revisione del titolo di tassazione oltre il termine.
È richiamato solo per spiegare che il differimento del termine opera quando ricorrano le condizioni per la denuncia, non nel caso di dichiarazione di possesso già attuale del requisito.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali collegate alla qualità di imprenditore agricolo, occorre distinguere tra chi dichiari di possedere già il requisito e chi dichiari di volerlo conseguire: nel primo caso il certificato deve essere prodotto subito, nel secondo può essere prodotto entro il termine previsto dalla legge.
- Quando il contribuente dichiara nell’atto di avere già il requisito agevolativo, l’Amministrazione può verificare immediatamente l’assenza della documentazione e l’eventuale debenza dell’imposta ordinaria; di conseguenza, il termine di decadenza per l’avviso di liquidazione decorre dalla registrazione dell’atto.
- Il termine triennale di decadenza non si sposta in base alla qualificazione dell’imposta come principale o complementare, ma dipende dal momento in cui l’Ufficio è posto in condizione di controllare il corretto trattamento fiscale alla luce delle dichiarazioni contenute nell’atto.
- Se la controversia può essere decisa sulla base degli atti senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
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