Cassazione Penale, Ordinanza n. 26811/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 493-ter c.p. Il primo motivo era rivolto a contestare nel merito l'affermazione di responsabilità, ma la censura veniva formulata in termini sostanzialmente fattuali, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze già esaminate nei giudizi di merito. Il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la questione era già stata affrontata e respinta dalla Corte territoriale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale titolo del reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputata; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma si limita a rilevare che la censura mira a contestare in fatto la responsabilità per tale delitto.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta reiterativa rispetto a doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; censure di questo tipo sono inammissibili perché estranee al giudizio di cassazione.
- La deduzione di vizi della motivazione è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira solo a sovrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali a quella già accolta in sentenza.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere riproposta in cassazione come mera reiterazione di doglianze già specificamente disattese dalla sentenza impugnata, salvo la deduzione di un effettivo vizio della motivazione o di errore di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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