Cassazione Penale, Sentenza n. 07231/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.) e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deducendo violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova. In particolare ha censurato la valutazione indiziaria della dinamica del sinistro (sorpasso e urto con la sua Ford Focus), sostenendo che le conclusioni dei consulenti e l'assenza di tracce di pneumatico rendono la ricostruzione meramente probabilistica e non conforme al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di due sentenze conformi, la motivazione dell'appello si integra con quella di primo grado e che la ricorrente non ha compiuto il confronto puntuale richiesto né adempiuto agli oneri di specificazione richiesti per contestare un presunto travisamento probatorio. La Corte ha confermato l'impianto probatorio indiziario ritenuto idoneo a dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio (valutazione complessiva degli indizi, esclusione di altre cause, riscontri medico-legali, segno compatibile sulla fiancata della vettura). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in complessivi euro 6.600 oltre accessori. Restano confermate le decisioni di merito, tra cui la condanna alla reclusione di 8 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di omicidio colposo; è la fattispecie per la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile e condannata in primo grado e confermata in appello
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte spiega che tale deduzione non può eludere i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. e va proposta nei termini consentiti per censurare la motivazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale richiamata nel ricorso come riferimento procedurale per la censura avanzata in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limite di ammissibilità delle doglianze in cassazione in tema di motivazione: consente di dolersi solo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei termini indicati; la Corte sottolinea che la ricorrente non ha rispettato tali limiti
Massime di principio
- In presenza di due sentenze conformi (doppia conforme) la motivazione dell'appello si integra con quella di primo grado: chi impugna deve confrontarsi specificamente con entrambi i provvedimenti
- Non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. in cassazione per aggirare i limiti di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p.; le censure sulla valutazione delle prove devono ricadere nei vizî della motivazione
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: può censurare solo la motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e il travisamento inteso come errore di percezione dei fatti (che va provato con specifici oneri)
- Per dedurre il travisamento probatorio è necessario indicare chiaramente l'atto o il dato processuale omesso o falsamente rappresentato, provare la verità del dato invocato e spiegare come ciò comprometta decisivamente la coerenza logica del provvedimento impugnato
- La valutazione indiziaria è ammissibile se gli indizi, esaminati singolarmente e poi nel loro insieme, non presentano 'vuoti' o salti logici e conducono unitariamente alla prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio
- In cassazione le doglianze generiche o la semplice richiesta di riesame delle prove sono inammissibili; le critiche devono essere specifiche e ancorate alla motivazione dei giudici di merito
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