Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
I viaggiatori avevano convenuto in giudizio la società organizzatrice del viaggio chiedendo la restituzione di euro 4.410,00 e il risarcimento dei danni per asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di viaggio "tutto compreso" per un soggiorno alle Maldive. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta perché l'inadempimento lamentato era stato ritenuto di scarsa importanza e, inoltre, la società si era attivata per soddisfare per quanto possibile le richieste dei clienti. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla distinta domanda di ripetizione di indebito oggettivo, trattandosi di domanda alternativa e autonoma rispetto a quella di risoluzione per inadempimento; con il secondo e il terzo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 85 d.lgs. n. 206/2006 in relazione alla valutazione di un documento che, a loro dire, non sarebbe stato prodotto né accettato o consegnato secondo la disciplina dei pacchetti turistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva la memoria depositata dai ricorrenti a ridosso dell'adunanza camerale e ha affermato che i motivi erano comunque infondati o inammissibili. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di restituzione presupponeva comunque la previa dimostrazione di un inadempimento imputabile e grave della società; una volta accertata la non gravità dell'inadempimento, veniva meno anche il presupposto della pretesa restitutoria. Quanto ai secondi due motivi, ha rilevato che la Corte di merito aveva motivato in modo espresso e non censurabile in cassazione sulla scarsa importanza dell'inadempimento e sulla irrilevanza di talune doglianze, alcune soggettive e altre non imputabili al tour operator, precisando inoltre che le critiche dei ricorrenti si traducevano in una censura sostanzialmente revocatoria della valutazione del documento esaminato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata richiamata come norma processuale invocata dai ricorrenti per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale nella decisione impugnata
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando la domanda restitutoria dipende logicamente dal previo accertamento di un inadempimento grave, escluso dalla sentenza di merito
la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira in realtà a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito
non consente in cassazione una rivalutazione del merito del documento esaminato dal giudice di appello
art. 85 d.lgs. n. 206 del 2006
richiamato dai ricorrenti in tema di vendita di pacchetti turistici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta essenzialmente a contestare accertamenti di fatto
richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto in via preliminare inammissibile e/o rigettabile
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di un contratto presuppone, di regola, l'eliminazione del vincolo contrattuale o comunque l'accertamento della mancanza della causa del pagamento; se il contratto resta valido ed efficace e l'inadempimento dedotto è ritenuto di scarsa importanza, la pretesa restitutoria non può essere accolta autonomamente.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, respingendo la domanda principale di risoluzione per inadempimento, esclude implicitamente anche la domanda restitutoria che ne dipende logicamente per il medesimo presupposto fattuale e giuridico.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento circa la gravità dell'inadempimento e la rilevanza delle contestazioni del consumatore spetta al giudice di merito, se sorretto da motivazione non apparente.
- Le doglianze che si limitano a contestare la lettura di un documento o a prospettare un errore di fatto nella sua valutazione non sono ammissibili come vizi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se in sostanza chiedono un riesame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →