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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I viaggiatori avevano convenuto in giudizio la società organizzatrice del viaggio chiedendo la restituzione di euro 4.410,00 e il risarcimento dei danni per asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di viaggio "tutto compreso" per un soggiorno alle Maldive. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta perché l'inadempimento lamentato era stato ritenuto di scarsa importanza e, inoltre, la società si era attivata per soddisfare per quanto possibile le richieste dei clienti. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla distinta domanda di ripetizione di indebito oggettivo, trattandosi di domanda alternativa e autonoma rispetto a quella di risoluzione per inadempimento; con il secondo e il terzo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 85 d.lgs. n. 206/2006 in relazione alla valutazione di un documento che, a loro dire, non sarebbe stato prodotto né accettato o consegnato secondo la disciplina dei pacchetti turistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva la memoria depositata dai ricorrenti a ridosso dell'adunanza camerale e ha affermato che i motivi erano comunque infondati o inammissibili. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di restituzione presupponeva comunque la previa dimostrazione di un inadempimento imputabile e grave della società; una volta accertata la non gravità dell'inadempimento, veniva meno anche il presupposto della pretesa restitutoria. Quanto ai secondi due motivi, ha rilevato che la Corte di merito aveva motivato in modo espresso e non censurabile in cassazione sulla scarsa importanza dell'inadempimento e sulla irrilevanza di talune doglianze, alcune soggettive e altre non imputabili al tour operator, precisando inoltre che le critiche dei ricorrenti si traducevano in una censura sostanzialmente revocatoria della valutazione del documento esaminato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata richiamata come norma processuale invocata dai ricorrenti per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale nella decisione impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando la domanda restitutoria dipende logicamente dal previo accertamento di un inadempimento grave, escluso dalla sentenza di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira in realtà a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione una rivalutazione del merito del documento esaminato dal giudice di appello

  • art. 85 d.lgs. n. 206 del 2006

    richiamato dai ricorrenti in tema di vendita di pacchetti turistici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta essenzialmente a contestare accertamenti di fatto

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto in via preliminare inammissibile e/o rigettabile

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di un contratto presuppone, di regola, l'eliminazione del vincolo contrattuale o comunque l'accertamento della mancanza della causa del pagamento; se il contratto resta valido ed efficace e l'inadempimento dedotto è ritenuto di scarsa importanza, la pretesa restitutoria non può essere accolta autonomamente.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, respingendo la domanda principale di risoluzione per inadempimento, esclude implicitamente anche la domanda restitutoria che ne dipende logicamente per il medesimo presupposto fattuale e giuridico.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento circa la gravità dell'inadempimento e la rilevanza delle contestazioni del consumatore spetta al giudice di merito, se sorretto da motivazione non apparente.
  • Le doglianze che si limitano a contestare la lettura di un documento o a prospettare un errore di fatto nella sua valutazione non sono ammissibili come vizi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se in sostanza chiedono un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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