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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08540/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla titolare di un’azienda agricola il pagamento di una somma per forniture di mangimi/alimenti zootecnici. La debitrice eccepiva la prescrizione del credito, invocando sia il termine ordinario breve di cui all’art. 2948 c.c. sia il termine presuntivo di cui all’art. 2955 n. 5 c.c. I giudici di merito rigettavano l’opposizione e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 1559 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provato un contratto di somministrazione relativo a forniture continuative di mangime e che, per qualificare il rapporto come somministrazione, sarebbe stato necessario dimostrare un accordo preventivo su tipo di prodotti, durata e prezzo; (2) violazione di varie norme processuali e degli artt. 2697 e 116 c.p.c., lamentando erronea valutazione delle risultanze processuali, in particolare del verbale di causa; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., censurando l’affermazione secondo cui la debitrice non avrebbe contestato il credito della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, perché non riproducevano compiutamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati né indicavano in modo puntuale dove essi fossero stati prodotti nel giudizio di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio motivazionale, ha rilevato l’inammissibilità anche per la presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto dalla legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare specificamente dove essi siano stati prodotti nel processo di merito, così da consentire al giudice di legittimità il controllo immediato della decisività delle censure.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, perché il giudice di legittimità non è giudice del fatto.
  • Il vizio motivazionale non può consistere nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito; è necessario evidenziare un effettivo deficit argomentativo su punti decisivi della controversia.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità del ricorso e la proposizione di censure non scrutinabili nel merito comportano l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna alle spese della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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