Cassazione Civile, Ordinanza n. 08540/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla titolare di un’azienda agricola il pagamento di una somma per forniture di mangimi/alimenti zootecnici. La debitrice eccepiva la prescrizione del credito, invocando sia il termine ordinario breve di cui all’art. 2948 c.c. sia il termine presuntivo di cui all’art. 2955 n. 5 c.c. I giudici di merito rigettavano l’opposizione e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 1559 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provato un contratto di somministrazione relativo a forniture continuative di mangime e che, per qualificare il rapporto come somministrazione, sarebbe stato necessario dimostrare un accordo preventivo su tipo di prodotti, durata e prezzo; (2) violazione di varie norme processuali e degli artt. 2697 e 116 c.p.c., lamentando erronea valutazione delle risultanze processuali, in particolare del verbale di causa; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., censurando l’affermazione secondo cui la debitrice non avrebbe contestato il credito della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, perché non riproducevano compiutamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati né indicavano in modo puntuale dove essi fossero stati prodotti nel giudizio di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio motivazionale, ha rilevato l’inammissibilità anche per la presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto dalla legge.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente quale possibile termine di prescrizione del credito
richiamato dalla ricorrente quale possibile prescrizione presuntiva del credito
evocato ai fini della qualificazione del rapporto come contratto di somministrazione
richiamato per censurare la valutazione delle prove e degli atti di causa
invocato tra le norme processuali asseritamente violate
invocato tra le norme processuali asseritamente violate
invocato tra le norme processuali asseritamente violate
invocato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova
richiamato per censurare la valutazione delle prove
norma sul ricorso per cassazione; la Corte rileva l’inammissibilità delle censure formulate al suo interno
fonte dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, ritenuti non rispettati
richiede il deposito e l’indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato per l’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare specificamente dove essi siano stati prodotti nel processo di merito, così da consentire al giudice di legittimità il controllo immediato della decisività delle censure.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, perché il giudice di legittimità non è giudice del fatto.
- Il vizio motivazionale non può consistere nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito; è necessario evidenziare un effettivo deficit argomentativo su punti decisivi della controversia.
- In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità del ricorso e la proposizione di censure non scrutinabili nel merito comportano l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna alle spese della parte soccombente.
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