Cassazione Penale, Sentenza n. 33024/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non sono state esaminate nel merito le questioni sostanziali relative alla responsabilità penale o all'applicazione dell'aggravante mafiosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a Paolicelli per il presunto concorso, con altri, nella turbativa d'asta aggravata e per reati connessi (artt. 81, 110, 353, 416-bis.1 c.p.). Si contestava che il ricorrente fosse complice: la difesa sosteneva che Paolicelli fosse stato coinvolto tramite iniziativa del suo consulente/avvocato (Tafuni/Giandomenico Tafuni), che egli fosse piuttosto una vittima o comunque non colluso con il clan Parisi, e che mancassero indizi tali da integrare la partecipazione e l'aggravante mafiosa; si contestava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari, data l'incensuratezza, l'estraneità agli ambienti mafiosi e la distanza temporale dei fatti (luglio 2018).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante per metodo mafioso / agevolazione di associazione di tipo mafioso)
La norma è richiamata rispetto all'aggravante contestata in primo grado; tuttavia la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della sua applicazione essendo il ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia.
Articolo indicato tra i titoli di reato contestati nell'ordinanza impugnata; la Corte non ha valutato la sua concreta applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 81 c.p.; art. 110 c.p.
Riferimenti alla concorso di reati e alla partecipazione a reato in concorso; richiamati come parte dell'imputazione ma non valutati nel merito dalla Corte per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito di rinuncia; la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta che le questioni di merito restino inesaminate e determina la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il difensore rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte può dichiararlo inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d) c.p.p., con conseguente mancata pronuncia di merito e condanna alle spese.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia interrompe il sindacato di legittimità: le questioni sostanziali (esistenza di indizi, qualificazione giuridica, aggravanti mafiose, esigenze cautelari) non vengono esaminate dalla Corte di Cassazione.
- Nel contestare misure cautelari per reati con aggravante mafiosa, la difesa deve concentrare il gravame su elementi probatori che smentiscano la gravità indiziaria e la sussistenza del metodo mafioso (es. assenza di legami duraturi, prova di coercizione o vittimizzazione, offerte contrapposte, documentazione temporale), oltre a contestare la necessità e proporzionalità della misura.
- Per contrastare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è strategico dimostrare l'assenza di elementi oggettivi e soggettivi tipici del metodo mafioso (coercizione, forza intimidatrice, finalità di promozione/agevolazione del sodalizio) e l'assenza di un vantaggio riconducibile al clan.
- La mera partecipazione ad iniziative o contatti con soggetti pregiudicati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'appartenenza o l'agevolazione di un'associazione mafiosa; è necessario valutare il contesto, la natura e la continuità dei rapporti e l'effettiva utilità del comportamento per il sodalizio.
- In procedimenti cautelari è importante documentare tempestivamente elementi fattuali che riducano il rischio processuale (es. stabile residenza, legami familiari, lavoro, mancanza di precedenti) e produrre prove che smentiscano la persistenza di rapporti criminali.
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