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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14936/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso di un credito IRPEG relativo all'anno d'imposta 1984 (crediti d'imposta e ritenute indicati in dichiarazione per lire 40.923.406.000, corrispondente a euro 21.135.175,36). L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento che aumentava il reddito imponibile; la banca impugnò l'accertamento e, in pendenza di giudizio, aderì alla definizione agevolata ex art.16 l. n.289/2002 per la lite relativa all'avviso. Questione centrale: se la definizione agevolata (condono) e/o la compensazione risultante dall'avviso di accertamento impediscano il rimborso del credito IRPEG richiesto. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato la decisione di appello e rinviato alla CTR affinché verificasse se il credito fosse stato effettivamente compensato con la maggiore imposta indicata nell'avviso, e quali effetti avrebbe avuto tale compensazione sulla domanda di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso di Unicredit. Conferma la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso il rimborso del credito per effetto della procedura di definizione agevolata e perché dal contenuto dell'avviso di accertamento risultava una compensazione fra il credito dichiarato e la maggiore imposta accertata. La Corte ribadisce il principio che la definizione agevolata ai sensi dell'art.16 l. n.289/2002 produce la novazione del rapporto tributario litigioso, estinguendo debiti e crediti reciproci relativi allo stesso rapporto, salvo la deroga prevista dal comma 5 (restituzione solo per somme riscosse provvisoriamente e in caso di totale soccombenza dell'Amministrazione). Sono respinti i sei motivi proposti da Unicredit, dichiarate inammissibili o infondate varie censure relative a vizio di motivazione, giudicato interno e presunta discriminazione costituzionale. Unicredit è condannata alle spese di lite (liquidate in euro 20.000,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • legge 27/12/2002 n. 289, art. 16, comma 5

    "chiusura delle liti pendenti" (richiamata nella sentenza)

    La Corte interpreta l'art.16 come norma che determina la novazione del rapporto tributario litigioso: la definizione agevolata estingue i debiti e i crediti reciproci relativi allo stesso rapporto tributario, impedendo quindi la restituzione di somme versate o il rimborso dei crediti riferiti all'anno definito, salvo l'eccezionale deroga del comma 5 che consente la restituzione solo per somme riscosse provvisoriamente in pendenza di lite e nei casi di totale soccombenza dell'amministrazione.

  • legge 27/12/2002 n. 289, art. 9, comma 9

    Articolo richiamato dalla ricorrente, ma non determinante: la decisione si è concentrata sul corretto significato e portata dell'art.16 e sulla verifica di fatto circa l'avvenuta compensazione nell'avviso di accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3 e 5)

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte valuta l'ammissibilità e il merito di tali censure secondo i limiti del giudizio di cassazione e delle direttive impartite nella precedente ordinanza di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudice cui è rinviata la causa deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella decisione di cassazione nei limiti fissati; il giudice di rinvio ha poteri più ampi solo nei casi in cui la cassazione abbia anche censurato la motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    Richiamato con riguardo alla questione della cd. "doppia conforme" di merito (limite di inammissibilità di alcuni motivi d'appello). La Corte ritiene la norma non applicabile nel caso concreto per ragioni temporali previste dalla normativa di recepimento.

  • Codice civile, artt. 1243 e 2909

    Norme richiamate in tema di estinzione delle obbligazioni e recupero di somme; la Corte richiama il principio generale che la novazione/definizione estingue le posizioni reciproche (compensazione/estinzione) se riferite allo stesso rapporto tributario.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Norme invocate nella prospettata questione di legittimità costituzionale (presunta disparità di trattamento tra crediti chiesti a rimborso e quelli riportati a nuovo). La Corte ritiene la questione generica e infondata nel quadro dell'interpretazione data all'art.16.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art.16 l. n.289/2002 novazione il rapporto tributario litigioso per l'anno definito e, in linea di principio, estingue i debiti e i crediti reciproci relativi allo stesso rapporto: ciò può precludere il rimborso di crediti indicati in dichiarazione per l'anno oggetto di definizione.
  • La deroga che consente la restituzione prevista dall'art.16, comma 5, è strettamente riferita a somme riscosse provvisoriamente in pendenza di lite e solo in caso di totale soccombenza dell'Amministrazione; non si estende ai semplici crediti d'imposta a rimborso se non sussistono i presupposti della norma.
  • Se la definizione agevolata è stata effettuata tenendo conto di una compensazione risultante dall'avviso di accertamento (ossia il credito dichiarato è stato computato nell'ambito dell'accertamento come compensato con maggior imposta), tale compensazione può impedire il rimborso richiesto dal contribuente.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve osservare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; può però effettuare una nuova valutazione dei fatti indicati come decisivi dalla sentenza di annullamento, nei limiti delle direttive impartite, senza riaprire questioni nuove che alterino il tema di decisione.
  • Le eccezioni fondate su giudicati interni o su vicende processuali successive all'accertamento devono essere efficacemente dedotte e provate nel giudizio di rinvio; non possono essere introdotte ex novo se contrastano con i limiti posti dalla decisione di cassazione.

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