Cassazione Penale, Ordinanza n. 02756/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione al dovere del giudice di valutare le prove; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione; con il terzo ha censurato l'omesso esame di elementi istruttori. La Corte ha rilevato che le censure erano manifestamente infondate e generiche, perché si limitavano a richiamare norme processuali anche non pertinenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che i motivi erano inediti, dunque non deducibili in sede di legittimità, poiché non erano stati specificamente devoluti in appello. Ha infine ritenuto che la sentenza di merito avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro del dovere di valutazione delle prove, ma ritenuto non pertinente nel contesto del ricorso e comunque non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte ha applicato il principio per cui in cassazione non sono deducibili censure nuove non devolute nei motivi di appello; la doglianza deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, meramente assertivi o non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono deducibili per la prima volta in cassazione censure che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; anche una deduzione solo generica in appello non consente di svilupparla ex novo nel ricorso per cassazione.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione del contenuto di norme o in affermazioni astratte, ma deve indicare specificamente le ragioni dell'asserito errore decisorio e confrontarsi con gli argomenti del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito espone in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, la censura di legittimità che non evidenzi reali vizi della motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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