Cassazione Penale, Sentenza n. 26538/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2023 del GIP di Bolzano che ha convalidato il provvedimento del Questore di applicazione, tra l'altro, dell'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione per mancato esame delle memorie difensive, violazione della legge n. 241/1990 (art. 3 e 10) ed eccesso di potere per mancata considerazione del principio di gradualità; censurava inoltre l'obbligo di presentazione anche per partite amichevoli (non sempre pubblicizzate) e la previsione di doppia firma (15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine), lamentando difficoltà logistiche dovute alla residenza e alla localizzazione delle partite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi formulati in modo non specifico o diretti a ottenere una rivalutazione di merito dei fatti (censura preclusa in sede di legittimità). Ha affermato che l'obbligo di presentazione può riferirsi anche a incontri amichevoli purché siano previamente conoscibili tramite i normali canali di informazione e che il destinatario ha l'onere di informarsi. Ha ritenuto adeguata la motivazione della durata e delle modalità della misura alla luce dei precedenti del soggetto e della gravità degli atti violenti da lui posti in essere (uso di un'asta di bandiera come arma, aggressioni a operatori di polizia, plurimi precedenti). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2
L'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia può essere imposto anche in relazione a manifestazioni sportive "amichevoli" se queste sono programmabili e conoscibili tramite normali canali di informazione; serve a prevenire la partecipazione a eventi dove il soggetto potrebbe reiterare condotte violente.
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Citata dal ricorrente in relazione al diritto di partecipazione e trasparenza degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che le doglianze non siano state specificamente articolate rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 606
Richiamato per il principio che la Corte di cassazione, in sede di legittimità, non compie una rivalutazione di merito dei fatti; i rilievi che mirano a riconsiderare la valutazione probatoria sono preclusi.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la conseguenza dell'inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia dipesa da colpa nella determinazione della causa.
Massime di principio
- Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i rilievi che richiedono una nuova valutazione probatoria sono preclusi ex art. 606 c.p.p.
- L'obbligo di presentazione connesso al divieto di accesso agli impianti sportivi può estendersi anche a partite 'amichevoli' se queste sono conoscibili tramite normali canali d'informazione; il destinatario ha l'onere di informarsi.
- La gravità dei precedenti e di comportamenti violenti può giustificare modalità più restrittive (es. doppia firma) e una durata della misura adeguata alla prevenzione del rischio di reiterazione.
- L'opposizione sulla base di difficoltà logistiche o distanza deve essere fondata su elementi concreti e specifici per incidere sulla valutazione della congruità della misura.
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