Cassazione Penale, Sentenza n. 31319/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona interessata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due precedenti sentenze di condanna. Con un unico motivo, deduceva l'errata applicazione degli artt. 81 e 671 c.p., ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., sostenendo che il tribunale avesse valorizzato in modo illogico la diversità del modus operandi e la distinta specie dei reati (estorsione e rapina) per escludere il vincolo, nonostante i fatti fossero stati commessi dagli stessi soggetti, nel medesimo contesto spazio-temporale, nel territorio catanese, nell'arco del 2007 e a distanza di pochi mesi, e offrissero quindi elementi compatibili con una medesima ideazione criminosa. Il ricorrente affermava inoltre che il solo diverso modus operandi non può costituire, da solo, ragione sufficiente per negare la continuazione. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse attenuto ai principi consolidati in tema di continuazione, richiedendo la prova di una preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento della commissione del primo. Ha inoltre osservato che l'omogeneità delle violazioni, del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono solo indici rivelatori, non sufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva motivatamente escluso elementi decisivi di programmazione, valorizzando la distinta specie dei reati, il diverso modus operandi e il carattere estemporaneo delle condotte. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e meramente confutative, perché proponevano una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
errata applicazione della legge penale
è la norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta contro una valutazione di merito della continuità criminosa.
richiamato come base normativa del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso.
norma invocata per il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la verifica rigorosa che i reati successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico offeso e la contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, ma non sono sufficienti, da soli, a provarne l'esistenza.
- La diversa specie dei reati e un modus operandi differente possono essere elementi valorizzabili dal giudice per escludere la preventiva programmazione, purché la motivazione dia conto dell'assenza di elementi decisivi in senso contrario.
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi fattuali apprezzati dal giudice di merito, se non si evidenziano reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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