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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23265/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato in relazione a un reato non specificato nel testo trasmesso, contestando: 1) la nullità della sentenza per asserita incompatibilità del giudice di primo grado, dedotta come violazione dell'art. 34 c.p.p. e del principio del giusto processo; 2) l'erronea valutazione della prova e la manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, delle persone offese e alla ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, richiamando l'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; 3) l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152/1991; 4) l'illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, quindi privi di specificità. Ha inoltre escluso la fondatezza del primo motivo, rilevando che le questioni di incompatibilità del giudice vanno fatte valere con ricusazione e non determinano nullità del giudizio; ha giudicato infondati anche i motivi sulla prova, sull'aggravante e sulle attenuanti generiche, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    L'asserita incompatibilità del giudice non integra, di per sé, una nullità del giudizio e va fatta valere con l'istituto della ricusazione.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 7 d.l. 152/1991

    La doglianza sull'aggravante è stata ritenuta generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 610 c.p.p.

    Nulla di determinabile dal testo trasmesso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; le censure meramente riproduttive di quelle già formulate in appello, senza critica argomentata delle ragioni decisorie, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La dedotta incompatibilità del giudice non integra automaticamente una nullità del giudizio penale, ma deve essere fatta valere attraverso l'istituto della ricusazione.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sia congrua e immune da manifesta illogicità.
  • È inammissibile la censura che invochi una lettura alternativa delle prove senza indicare in modo puntuale il vizio della motivazione e senza confrontarsi con le argomentazioni decisorie effettivamente spese dalla sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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