Cassazione Civile, Ordinanza n. 26172/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda di un cittadino nigeriano diretta a ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della decisione non specifica il contenuto sostanziale di tali censure. La Corte rileva però che il ricorso non conteneva un'esposizione sommaria dei fatti di causa: mancavano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda in primo grado, le difese del Ministero nel merito e le ragioni della decisione impugnata, che erano solo genericamente criticate nei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché l'atto non offriva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e non consentiva alla Corte di comprendere compiutamente il fatto sostanziale e quello processuale senza ricorrere ad altre fonti. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una sintesi funzionale dei fatti sostanziali e processuali tale da permettere alla Corte di comprendere immediatamente la controversia senza attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il richiamo serve a parametrizzare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di cogliere in modo chiaro e completo il nucleo fattuale e processuale della controversia.
- La narrazione dei fatti non deve essere necessariamente collocata in una parte autonoma dell'atto, ma deve risultare comunque desumibile con sufficiente chiarezza dal contesto complessivo del ricorso.
- L'esposizione richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non può ridursi a una critica generica della decisione impugnata: devono essere indicati i fatti posti a base delle domande, le difese avversarie e le ragioni della pronuncia di merito.
- La funzione dell'esposizione dei fatti è rendere possibile la verifica della pertinenza e attualità dei motivi di ricorso, anche rispetto a eventuali preclusioni o giudicati interni.
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