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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04962/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile costituita Monet s.r.l., liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, il vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e, dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è privo di concreta specificità perché non individua specifici e decisivi travisamenti del materiale probatorio, ma tende a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al giudizio di legittimità. Viene inoltre osservato che i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso le difese, valorizzando la gestione del rendiconto giornaliero di cassa da parte di chi l'aveva effettivamente amministrato e la sistematicità delle condotte e l'importo consistente delle somme coinvolte. Quanto al secondo motivo, la doglianza sulle attenuanti generiche è ritenuta non consentita in cassazione e comunque manifestamente infondata, poiché il diniego era adeguatamente motivato in relazione agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; il motivo è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti senza individuare specifici travisamenti decisivi.
  • Un motivo di ricorso difetta di specificità quando non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata e non evidenzia la relazione tra le critiche formulate e le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, non essendo necessario un esame analitico di tutte le circostanze dedotte dalle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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