Cassazione Civile, Ordinanza n. 41967/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di avvisi di accertamento emessi per maggiori redditi d'impresa relativi all'anno d'imposta 2015. Il giudizio di merito si era concluso con la declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente, ritenuto privo di legittimazione in quanto proposto dall'ex legale rappresentante di una società dichiarata fallita. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il soggetto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, difendendosi anche nel merito. Tuttavia, dagli atti emerge che il ricorso per cassazione non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., con certificazione di cancelleria che attestava la mancata presentazione del ricorso entro il termine perentorio di venti giorni.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha affermato che la costituzione della controparte non sana la violazione di un termine perentorio e che le difese di merito dell'Amministrazione non possono essere esaminate quando il ricorso è improcedibile. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché il ricorso non era stato depositato.
Norme richiamate
termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione
il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio
principio ... di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo
la regola del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo all'inosservanza di forme in senso stretto
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato quale base del contraddittorio sulla proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso non risulta depositato
improcedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
il deposito del ricorso nel termine è condizione di procedibilità del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso entro il termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla costituzione della controparte.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera per vizi di forma in senso stretto, non per l'inosservanza di termini perentori previsti a pena di improcedibilità.
- Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non può esaminare i motivi di merito eventualmente svolti nel controricorso e deve definire il giudizio in rito.
- In caso di improcedibilità del ricorso per mancato deposito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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