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Sentenza

Sentenza n. 5117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00588/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo contro la risoluzione della convenzione comunale per la concessione di terreni boscati e la decadenza regionale dagli aiuti pubblici, con recupero dell'anticipazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato con un unico ricorso: la nota del Comune di Peschici recante la risoluzione per inadempimento della convenzione per la concessione temporanea di terreni boscati comunali; la determinazione della Regione Puglia che disponeva la decadenza dagli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, sottomisura 8.3, per euro 274.794,60, nonché il recupero di euro 95.000 già erogati in via anticipata. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla conservazione del beneficio e all'erogazione del saldo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per insussistenza dei presupposti del ricorso cumulativo, rilevando che gli atti provenivano da amministrazioni diverse, avevano natura e disciplina differenti e non erano legati da un adeguato collegamento procedimentale o funzionale. In appello la società ha dedotto, principalmente, la violazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a., 103 e 104 c.p.c. e 32 c.p.a., sostenendo che i provvedimenti fossero oggettivamente e soggettivamente interdipendenti e che il Comune avesse agito anche sulla base degli esiti dell'azione regionale. Ha quindi riproposto gli ulteriori motivi di legittimità formulati in primo grado contro i provvedimenti sostanziali, rimasti assorbiti dalla definizione in rito.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso cumulativo costituisce una deroga alla regola secondo cui l'impugnazione deve riguardare un singolo provvedimento e richiede un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso, tale da rendere necessaria la trattazione unitaria. Nel caso concreto, la risoluzione comunale riguardava il rapporto convenzionale e l'asserito inadempimento agli obblighi di pagamento del canone, oltre alla compromissione del rapporto fiduciario anche in relazione a un'indagine penale. La decadenza regionale riguardava invece la permanenza dei requisiti per il mantenimento del contributo pubblico ed era inserita nel distinto procedimento di controllo sull'erogazione degli aiuti. I due atti provenivano da amministrazioni diverse, erano espressione di poteri distinti, si fondavano su presupposti, finalità e discipline differenti e conservavano autonoma lesività. Non era sufficiente la comunanza del contesto fattuale, il richiamo a elementi istruttori comuni o una mera consequenzialità cronologica, mancando una necessaria dipendenza giuridica tra i provvedimenti. Gli ulteriori motivi di merito non sono stati esaminati perché assorbiti dalla conferma dell'inammissibilità del ricorso cumulativo. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina del ricorso e della connessione delle domande; la decisione afferma che la proposizione cumulativa richiede un collegamento procedimentale o funzionale qualificato tra gli atti.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante a sostegno dell'ammissibilità della trattazione congiunta delle domande; il giudice ha escluso che, nel caso concreto, sussistesse una connessione idonea a giustificare il ricorso cumulativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Indicato quale disposizione ai sensi della quale il TAR aveva pronunciato la sentenza in forma semplificata.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in materia di cumulo soggettivo e connessione; non ritenuto idoneo a superare l'autonomia dei procedimenti e degli atti impugnati.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione al cumulo delle domande; non ha impedito la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo, quale deroga alla regola dell'autonomia delle impugnazioni, è ammissibile soltanto quando tra gli atti impugnati sussista un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso, tale da rendere necessaria la trattazione unitaria ai fini della tutela giurisdizionale.
  • La mera provenienza di più provvedimenti da un medesimo contesto fattuale, il richiamo a elementi istruttori comuni o la semplice consequenzialità cronologica non sono sufficienti a fondare l'ammissibilità del ricorso cumulativo.
  • La connessione idonea a giustificare l'impugnazione cumulativa richiede una necessaria dipendenza giuridica tra gli atti; essa non ricorre quando ciascun provvedimento è adottato da un'amministrazione diversa nell'esercizio di un potere autonomo, nell'ambito di un procedimento distinto e con effetti lesivi autonomamente valutabili.
  • Quando il ricorso cumulativo è dichiarato inammissibile per difetto di connessione qualificata tra gli atti impugnati, le censure di merito relative ai singoli provvedimenti restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleBandi di finanziamento e graduatorieConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubbliciDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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