Sentenza n. 5117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00588/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo contro la risoluzione della convenzione comunale per la concessione di terreni boscati e la decadenza regionale dagli aiuti pubblici, con recupero dell'anticipazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato con un unico ricorso: la nota del Comune di Peschici recante la risoluzione per inadempimento della convenzione per la concessione temporanea di terreni boscati comunali; la determinazione della Regione Puglia che disponeva la decadenza dagli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, sottomisura 8.3, per euro 274.794,60, nonché il recupero di euro 95.000 già erogati in via anticipata. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla conservazione del beneficio e all'erogazione del saldo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per insussistenza dei presupposti del ricorso cumulativo, rilevando che gli atti provenivano da amministrazioni diverse, avevano natura e disciplina differenti e non erano legati da un adeguato collegamento procedimentale o funzionale. In appello la società ha dedotto, principalmente, la violazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a., 103 e 104 c.p.c. e 32 c.p.a., sostenendo che i provvedimenti fossero oggettivamente e soggettivamente interdipendenti e che il Comune avesse agito anche sulla base degli esiti dell'azione regionale. Ha quindi riproposto gli ulteriori motivi di legittimità formulati in primo grado contro i provvedimenti sostanziali, rimasti assorbiti dalla definizione in rito.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso cumulativo costituisce una deroga alla regola secondo cui l'impugnazione deve riguardare un singolo provvedimento e richiede un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso, tale da rendere necessaria la trattazione unitaria. Nel caso concreto, la risoluzione comunale riguardava il rapporto convenzionale e l'asserito inadempimento agli obblighi di pagamento del canone, oltre alla compromissione del rapporto fiduciario anche in relazione a un'indagine penale. La decadenza regionale riguardava invece la permanenza dei requisiti per il mantenimento del contributo pubblico ed era inserita nel distinto procedimento di controllo sull'erogazione degli aiuti. I due atti provenivano da amministrazioni diverse, erano espressione di poteri distinti, si fondavano su presupposti, finalità e discipline differenti e conservavano autonoma lesività. Non era sufficiente la comunanza del contesto fattuale, il richiamo a elementi istruttori comuni o una mera consequenzialità cronologica, mancando una necessaria dipendenza giuridica tra i provvedimenti. Gli ulteriori motivi di merito non sono stati esaminati perché assorbiti dalla conferma dell'inammissibilità del ricorso cumulativo. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina del ricorso e della connessione delle domande; la decisione afferma che la proposizione cumulativa richiede un collegamento procedimentale o funzionale qualificato tra gli atti.
Richiamato dall'appellante a sostegno dell'ammissibilità della trattazione congiunta delle domande; il giudice ha escluso che, nel caso concreto, sussistesse una connessione idonea a giustificare il ricorso cumulativo.
Indicato quale disposizione ai sensi della quale il TAR aveva pronunciato la sentenza in forma semplificata.
Richiamato dall'appellante in materia di cumulo soggettivo e connessione; non ritenuto idoneo a superare l'autonomia dei procedimenti e degli atti impugnati.
Richiamato dall'appellante in relazione al cumulo delle domande; non ha impedito la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo, quale deroga alla regola dell'autonomia delle impugnazioni, è ammissibile soltanto quando tra gli atti impugnati sussista un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso, tale da rendere necessaria la trattazione unitaria ai fini della tutela giurisdizionale.
- La mera provenienza di più provvedimenti da un medesimo contesto fattuale, il richiamo a elementi istruttori comuni o la semplice consequenzialità cronologica non sono sufficienti a fondare l'ammissibilità del ricorso cumulativo.
- La connessione idonea a giustificare l'impugnazione cumulativa richiede una necessaria dipendenza giuridica tra gli atti; essa non ricorre quando ciascun provvedimento è adottato da un'amministrazione diversa nell'esercizio di un potere autonomo, nell'ambito di un procedimento distinto e con effetti lesivi autonomamente valutabili.
- Quando il ricorso cumulativo è dichiarato inammissibile per difetto di connessione qualificata tra gli atti impugnati, le censure di merito relative ai singoli provvedimenti restano assorbite e non devono essere esaminate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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