Cassazione Civile, Ordinanza n. 02118/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Una società, dichiarata fallita su ricorso di due creditori, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La società sosteneva: 1) di non avere avuto conoscenza del procedimento monitorio in base al quale era stato accertato il credito dei creditori, perché la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata irregolare o addirittura omessa, essendo stata eseguita presso un soggetto irreperibile e non residente, con prevalenza del certificato di residenza sulle visure camerali; 2) che non fosse stato provato il superamento delle soglie dimensionali di fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., e che la Corte territoriale avesse trascurato elementi indiziari contrari (inidoneità/rilascio dell'immobile, assenza di debiti tributari, mancato avvio o cessazione dell'attività); 3) che non ricorresse lo stato di insolvenza, perché il mancato pagamento derivava da asseriti inadempimenti dei creditori nel rapporto sostanziale e la società vantava crediti risarcitori tali da escludere l'insolvenza. La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso sotto il profilo della violazione di legge e delle questioni processuali sulla definitività del decreto ingiuntivo e sulla prova dei requisiti di fallibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le contestazioni sulla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, se tali da impedire la conoscenza del provvedimento, devono essere fatte valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; ha inoltre osservato che, in sede di fallimento, il giudice può verificare incidentalmente la ragionevole certezza del credito e che la Corte d'appello aveva accertato la corretta notificazione per compiuta giacenza e la mancata proposizione di opposizione tardiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'imprenditore che resiste all'istanza di fallimento ha l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali, e l'omesso deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ridonda in suo danno; il giudice non deve supplire d'ufficio a tale carenza probatoria. È stata altresì ritenuta inammissibile la censura che mirava a una nuova valutazione degli elementi indiziari, riservata al merito. Il terzo motivo è stato giudicato infondato perché la definitività del decreto ingiuntivo aveva determinato il giudicato sulle pretese fondate sul contratto sottostante, precludendo di riesaminare, ai fini dell'insolvenza, asseriti inadempimenti imputabili ai creditori istanti. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le contestazioni sulla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo che abbia impedito la conoscenza del provvedimento devono essere fatte valere mediante opposizione tardiva; il termine decorre da quando il decreto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La definitività del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno per effetto di impugnazioni straordinarie; il giudicato del decreto resta fermo salvo i rimedi straordinari esperibili contro sentenze passate in giudicato.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa irregolarità della notificazione e alla valutazione delle prove.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Ha fondato la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, perché la questione era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 1, secondo comma, l. fall.
L'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali grava sul debitore/imprenditore che vuole escludere la fallibilità.
Lo stato di insolvenza è stato ritenuto sussistente sulla base dell'inadempimento verso il creditore istante, senza poter riaprire il giudizio su pretese coperte da giudicato.
Richiamato insieme all'art. 5 l. fall. nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto al giudicato formatosi sul credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla nullità o irregolarità della notificazione di un decreto ingiuntivo, quando si assumano tali da impedire la conoscenza del provvedimento, devono essere fatte valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non possono essere rimesse in discussione in via alternativa quando il decreto sia divenuto definitivo.
- Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, il credito del creditore istante può essere scrutinato incidenter tantum in termini di ragionevole certezza ed entità; tuttavia, se il decreto ingiuntivo che lo accerta è definitivo, il relativo giudicato preclude di contestarne nuovamente l'esistenza o di rimettere in discussione le pretese fondate sul rapporto sottostante.
- L'imprenditore che intenda sottrarsi alla dichiarazione di fallimento per difetto dei requisiti dimensionali ha l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità mediante la produzione della documentazione contabile e patrimoniale richiesta; l'omesso deposito di bilanci e situazione aggiornata opera in suo danno e non impone al giudice alcuna ricerca officiosa della prova.
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione di elementi indiziari o probatori sono inammissibili in sede di legittimità, quando mirano a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una lettura alternativa delle risultanze di fatto.
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