Cassazione Penale, Ordinanza n. 03512/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con declaratoria da pronunciarsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 10 maggio 2024 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 n. 7 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge: lamentava l'erroneo riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. avverso la sentenza di patteggiamento, poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
norma incriminatrice del furto contestato come fatto base
circostanza aggravante contestata e oggetto della doglianza
delimita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo solo censure tassative
fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
furto semplice, base del reato
aggravante del furto contestata nel ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La contestazione dell'erroneo riconoscimento di una circostanza aggravante, quando non si traduca in una delle specifiche doglianze consentite contro il patteggiamento, non è deducibile in cassazione.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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