Cassazione Civile, Ordinanza n. 21389/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi di facchinaggio e movimentazione merci stipulato da una società committente con un consorzio, poi affidato in esecuzione a società cooperative subaffidatarie. A seguito di omissioni contributive della cooperativa esecutrice nel periodo maggio-settembre 2010, l’INPS ha contestato alla committente la responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per i contributi previdenziali e per le sanzioni civili/somme aggiuntive. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità solidale della committente; la Corte d’appello ha invece riconosciuto la debenza dei contributi ma ha escluso le sanzioni civili, ritenendo che l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 fosse solo chiarificatore e quindi escludente, anche per il passato, l’estensione della solidarietà alle sanzioni. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che la limitazione legislativa introdotta nel 2012 è innovativa e non retroattiva, sicché per i fatti anteriori la solidarietà del committente si estende anche alle sanzioni civili, in quanto accessorie e funzionalmente connesse al debito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Ribadisce che, per le vicende contributive anteriori all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 comprende anche le sanzioni civili e le somme aggiuntive, poiché la novella del 2012 ha natura innovativa e si applica solo alle fattispecie successive. La causa viene rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003
"In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore ... a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
Nel regime applicabile ratione temporis la solidarietà del committente in caso di appalto comprende l’obbligo per i contributi previdenziali dovuti; per le fattispecie anteriori alla novella del 2012 tale solidarietà si estende anche alle sanzioni civili, in quanto accessorie al debito contributivo.
Ha natura innovativa e non interpretativa; limita la responsabilità solidale del committente escludendo espressamente le sanzioni civili e si applica solo agli inadempimenti contributivi successivi alla sua entrata in vigore.
art. 11 preleggi
La successione delle leggi nel tempo impedisce di applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole in una materia non penale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la decisione della Corte costituzionale n. 254 del 2014 per escludere profili di illegittimità costituzionale del diverso trattamento temporale tra fattispecie anteriori e successive alla novella.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo anteriore all’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, si estende anche alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive dovute per omissioni contributive dell’appaltatore, poiché tali voci hanno natura accessoria e automatica rispetto all’obbligazione principale.
- La disposizione introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 ha portata innovativa e non interpretativa: essa restringe la solidarietà del committente e non può essere applicata retroattivamente alle vicende contributive già perfezionate sotto il regime previgente.
- In materia non penale, la disciplina sopravvenuta più favorevole non opera di regola per fatti anteriori, salva espressa previsione di retroattività o di interpretazione autentica.
- Quando il legislatore non qualifica espressamente una norma come interpretativa e mancano elementi testuali o sistematici in tal senso, deve presumersi che la disposizione nuova incida solo per il futuro.
- Le sanzioni civili previdenziali, pur avendo funzione punitiva e rafforzativa dell’obbligo contributivo, restano giuridicamente connesse all’obbligazione contributiva principale in modo automatico e accessorio.
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