Cassazione Penale, Sentenza n. 11551/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carrino impugna l'ordinanza che ha dichiarato inefficace la detenzione domiciliare a lui precedentemente concessa, sostenendo che tale inefficacia è illegittima perché egli non fu mai notificato dell'ordinanza di ammissione al beneficio né dell'udienza che ne ha disposto l'inefficacia. Denuncia violazione di legge (art. 47 Ord. pen. e artt. 148 e ss. c.p.p.) e vizio di motivazione, deducendo che la polizia giudiziaria non avrebbe svolto adeguate ricerche dopo che lui si era temporaneamente trasferito all'estero per lavoro e che aveva già informato, all'istanza iniziale, di risiedere all'estero con l'impegno a rientrare una volta avvisato della concessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di irreperibilità e l'utilizzo del rito speciale per le notifiche agli irreperibili, avendo le ricerche della polizia giudiziaria dato esito negativo rispetto al domicilio indicato. Ha inoltre considerato decisiva la successiva condotta del ricorrente: contattato telefonicamente, egli aveva espresso la volontà di non rientrare in Italia perché doveva rimanere in Spagna per lavoro, comportamento che ha confermato la volontarietà della sottrazione all'esecuzione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Riferimento alle norme sulle misure alternative alla detenzione; la Corte interpreta la norma nel senso che l'efficacia delle misure presuppone che il beneficiario non si sottragga volontariamente alla loro esecuzione.
artt. 148 e ss. codice di procedura penale
Riguardano le regole di notificazione e le procedure per i soggetti irreperibili; la Corte ritenuto legittima la dichiarazione di irreperibilità e l'uso del rito speciale per le notifiche, avendo le ricerche non consentito il reperimento del condannato.
art. 616 codice di procedura penale
Usato come fondamento per la condanna alle spese processuali in cassazione quando il ricorso è infondato; la pronuncia applica tale previsione per imporre le spese al ricorrente.
C. Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla tutela dalla 'irritualità' e ai profili di colpa nell'impugnazione; la Corte la usa come argomento giustificativo per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente incolta o irrituale.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità e la successiva notificazione con il rito speciale sono legittime se le ricerche risultano effettivamente impederative e dagli atti emergono tentativi di reperimento infruttuosi; l'onere di provare l'irregolarità di tali ricerche grava sul ricorrente.
- La condotta successiva del beneficiario (es. dichiarazioni di volontà di non rientrare o comportamenti inequivoci di sottrazione) può confermare la volontarietà della sottrazione e legittimare la dichiarazione di inefficacia della misura alternativa.
- Il trasferimento all'estero o il cambiamento di dimora senza comunicarlo alle autorità competenti espone il beneficiario al rischio di essere considerato irreperibile e di perdere i benefici concessi; è quindi necessario comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza o recapito.
- Chi contesta la regolarità delle notifiche deve fornire elementi concreti che dimostrino l'insufficienza delle ricerche o l'inesistenza dei tentativi di notifica; mere affermazioni non contrastate dagli atti processuali difficilmente sono accolte.
- L'impugnazione manifestamente infondata in Cassazione può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende, specialmente quando emergono profili di colpa nell'impugnazione.
- Per evitare esiti negativi in situazioni analoghe è consigliabile: mantenere aggiornati i contatti con l'autorità giudiziaria, designare un domiciliatario o difensore di fiducia reperibile, documentare eventuali motivi di assenza all'estero e collaborare con la polizia giudiziaria nelle ricerche.
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