Cassazione Penale, Sentenza n. 5520/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 1-4 giugno 2024. Il ricorrente, infermiere dell'ASP 5 in servizio presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, contestava il vizio di motivazione autonoma (art. 292 c.2 lett. c e c-bis c.p.p.) dell'ordinanza genetica e del provvedimento di riesame, nonché la mancata e illogica valutazione sulla necessità e proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno gravose (arresti domiciliari, controllo elettronico), richiamando gli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p. e lamentando l'assenza di prova rigorosa e l'irrilevanza del 'tempo silente' di circa due anni e del trasferimento in altra struttura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale della Libertà adeguata e logica: il giudice ha svolto un effettivo vaglio degli elementi indiziari, ha ricondotto la posizione del Pagano al più ampio contesto investigativo sul sodalizio Iannello e ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e gli esiti investigativi (intercettazioni, sequestri, informative). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è possibile riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie di merito se non per vizi di logica o di diritto. Per questi motivi è stato confermato che la sola misura custodiale era adeguata a fronte della pericolosità concreta e attuale del ricorrente. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 e art. 80
art. 73 e art. 80 D.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali sui delitti di traffico e detenzione di stupefacenti: i fatti contestati (introduzione e procacciamento di stupefacente in carcere) ricadono in queste fattispecie e costituiscono la base della gravità indiziaria valutata per l'applicazione della misura custodiale.
Richiede motivazione autonoma del provvedimento cautelare: la Corte ha confermato che il richiamo ad altri atti è ammissibile purché il giudice svolga per ciascuna posizione un effettivo vaglio e spieghi la rilevanza degli elementi indicati, evitando formule stereotipate.
Indica il requisito dell'attualità del pericolo (reiterazione): la Corte ha richiamato che il giudice della cautela deve compiere una valutazione prognostica, tenendo conto modalità del fatto, personalità e contesto; il tempo decorso non elimina automaticamente il pericolo se la prognosi resta fondata.
Regola la scelta della misura e la valutazione di adeguatezza e proporzionalità: la discrezionalità del giudice è censurabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o giuridicamente viziosa; in assenza di presunzioni speciali (comma 3) l'esigenza cautelare richiede valutazioni non apodittiche per ritenere inidonea la misura domiciliare.
Nel testo comparso la Corte ricorda che per reati nei quali non opera la presunzione del comma 3 la prova dell'inidoneità di misure meno afflittive richiede argomentazione rigorosa; tuttavia nel caso concreto la complessità e la gravità delle condotte hanno giustificato la custodia.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In cassazione è rilevabile soprattutto il vizio di motivazione per manifesta illogicità o violazione di legge; non è ammesso un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione degli indizi se non per vizi argomentativi che ne compromettano la logica.
- La prescrizione di motivazione autonoma (art. 292 c.p.p.) può essere soddisfatta anche tramite richiamo ad atti precedenti, a patto che il giudice svolga per ogni posizione un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi e ne spieghi la rilevanza caso per caso.
- Nelle misure cautelari l'adeguatezza e la proporzionalità della misura devono risultare da motivazione concreta: il giudice può escludere misure meno afflittive se valuta, con argomenti specifici, la concreta pericolosità e il rischio di reiterazione.
- La prova fornita da collaboratori di giustizia, intercettazioni, informative e sequestri può, se ritenuta attendibile e coerente, costituire idoneo fondamento per la sussistenza dei gravi indizi e per la custodia cautelare.
- Il decorso del tempo non annulla automaticamente il requisito dell'attualità del pericolo; occorre un'analisi prognostica che consideri modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto sociale e ambientale.
- Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare è necessario specificare la correlazione tra le censure e le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; motivi generici o non circostanziati sono inammissibili.
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