Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di prestazioni di assistenza e consulenza rese in favore del cliente. Il Tribunale, accolta solo in parte l’opposizione del debitore, lo condannava al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta. In appello, il professionista otteneva una parziale riforma della decisione, con condanna del debitore anche alle spese forfetarie e alla rifusione di tre quarti delle spese di merito, compensate per il resto. Il ricorrente per cassazione ha proposto un unico motivo, censurando il governo delle spese del doppio grado di merito e sostenendo, in sostanza, l’erroneità della ripartizione effettuata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che, quando la sentenza di primo grado viene riformata in tutto o in parte, il regolamento delle spese va compiuto tenendo conto dell’esito complessivo della lite, anche se non vi è un apposito motivo di impugnazione sulla statuizione relativa alle spese. Inoltre, ha ribadito che la valutazione della soccombenza reciproca e la quantificazione delle quote di compensazione o riparto delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazioni di legge non ravvisate nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore condivisa dal collegio
la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti
la ripartizione e compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono un’esatta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è riformata in tutto o in parte, il giudice di appello deve regolare le spese considerando l’esito complessivo della lite, non soltanto il singolo capo oggetto di censura.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle percentuali di compensazione o riparto delle spese appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti della violazione di legge.
- Non è necessario che la statuizione sulle spese sia oggetto di uno specifico motivo di impugnazione perché il giudice di secondo grado possa rideterminare il relativo carico in base alla complessiva vicenda processuale.
- La mera insoddisfazione per la misura della compensazione o del riparto delle spese non integra, di per sé, un vizio denunciabile in sede di legittimità.
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