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Sentenza

Sentenza del 11/06/2024 n. 16271 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP sia i canoni di leasing finanziario per macchine movimento terra che, secondo il PVC della Guardia di finanza del 31 marzo 2016, erano già state cedute e non erano più nella disponibilità della società, sia perdite su crediti ritenute indeducibili. La CTP di Potenza aveva accolto il ricorso della società, ritenendo deducibili i canoni per la strumentalità dei beni; la CTR della Basilicata aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, esaminando la deducibilità dei canoni ma non la questione delle perdite su crediti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia su tale questione e, con il secondo, omesso esame degli elementi del PVC circa la cessione dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR non aveva deciso sulla ripresa relativa alle perdite su crediti, questione distinta da quella dei canoni di leasing e devoluta alla sua cognizione; l’omissione ha violato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina la nullità della sentenza in parte qua. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché vi era una doppia decisione conforme e l’Agenzia non aveva indicato né dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la deducibilità dei canoni o delle perdite su crediti.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sul motivo di appello dedotto, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra pertanto un difetto di attività del giudice di secondo grado con conseguente nullità in parte qua della sentenza impugnata.

    Il giudice deve pronunciarsi su ciascuna questione ritualmente devoluta. La decisione su una ripresa fiscale non vale come decisione, neppure implicita, su una ripresa distinta che richiede un esame specifico.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia sul motivo di appello dedotto, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra pertanto un difetto di attività del giudice di secondo grado con conseguente nullità in parte qua della sentenza impugnata.

    L’omessa pronuncia su una questione sottoposta al giudice d’appello costituisce un vizio processuale deducibile in cassazione e comporta la cassazione della sentenza nella parte interessata.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 del primo comma dell'art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile in presenza di doppia conforme, secondo la disciplina applicabile, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.

  • Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Per i giudizi soggetti a tale disciplina, chi denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo dopo due decisioni conformi deve confrontare le motivazioni di merito e dimostrare che si fondano su ragioni di fatto differenti; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • Art. 54, commi 2 e 3, del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012

    Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    La disciplina transitoria richiamata rende applicabile il limite della doppia conforme agli appelli introdotti dal giorno 11 settembre 2012; per superarlo, il ricorrente deve documentare la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012

    Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Il ricorso per cassazione per omesso esame è soggetto, nel regime applicabile al caso, al vincolo previsto per la doppia conforme e richiede la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni fattuali.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022

    L'abrogazione della citata norma processuale, già prevista dalla legge delega n. 206 del 2021 ed attuata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha introdotto un terzo comma all'interno dell'art. 360 cod. proc. civ. che ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell'articolo abrogato e che prevede, in ipotesi di doppia conforme, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 del primo comma dell'art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    La Corte precisa che l’abrogazione dell’art. 348-ter non elimina il limite relativo alla doppia conforme: la disciplina è stata riprodotta nell’art. 360 c.p.c. e, nel caso concreto, restava applicabile la norma processuale vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello deve affrontare autonomamente ogni motivo e ogni distinta ripresa fiscale devoluta al suo esame. La decisione su una componente dell’accertamento non implica il rigetto di un’altra, anche se entrambe riguardano lo stesso avviso.
  • Se il giudice omette di decidere una questione ritualmente proposta, la parte interessata può denunciare in cassazione la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sentenza può essere cassata limitatamente alla questione omessa e rinviata per un nuovo esame.
  • In presenza di decisioni conformi in primo e secondo grado, il motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è soggetto a uno specifico onere: indicare le ragioni di fatto di entrambe le sentenze e dimostrare che sono diverse. La mera riproposizione dei fatti o delle prove non soddisfa tale onere.
  • La cassazione per omessa pronuncia non comporta automaticamente una decisione favorevole nel merito sulla pretesa tributaria: la questione non esaminata deve essere decisa dal giudice di rinvio.

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