Cassazione Penale, Ordinanza n. 38701/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, lamentando violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e dell'art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario, oltre a vizio di motivazione. In concreto, la doglianza riguardava l'esclusione della liberazione anticipata per due semestri: dal 06/11/2015 al 29/06/2017 e dal 28/12/2021 al 04/05/2022. La difesa sosteneva che il giudice di sorveglianza avesse erroneamente negato il beneficio, mentre il provvedimento impugnato riteneva decisivo un nuovo e grave fatto di reato commesso il 10/09/2021, successivo alla custodia cautelare, qualificato come rapina aggravata e lesioni, indice della mancata adesione all'opera rieducativa e idoneo a incidere negativamente anche sui semestri precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate, in larga parte riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria dal tribunale di sorveglianza. Le deduzioni del ricorrente sono state giudicate generiche e dirette soltanto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul trattamento esecutivo e sulla funzione rieducativa della pena.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro di violazione del giusto processo/motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato quale base normativa del beneficio della liberazione anticipata, la cui esclusione è stata contestata.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di liberazione anticipata sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate con motivazione congrua, logica e non contraddittoria dal giudice della sorveglianza.
- Un nuovo e grave fatto di reato commesso dal condannato può essere valorizzato come indice negativo della effettiva partecipazione all'opera di rieducazione e legittimare il diniego della liberazione anticipata anche con riferimento a semestri anteriori, se idoneo a incidere sul giudizio complessivo di meritevolezza del beneficio.
- In sede di cassazione non è consentita una diversa valutazione degli elementi fattuali e del merito già scrutinati dal giudice a quo, quando il ricorso si limiti a deduzioni generiche o meramente confutative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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