Cassazione Penale, Sentenza n. 26677/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per reati tributari connessi all'uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Uno dei ricorrenti, condannato per l'utilizzo in dichiarazione di fatture false, ha dedotto: insufficienza e illogicità della motivazione sulla falsità delle fatture; violazione dell'art. 192 c.p.p. per la riduzione dei testimoni ammessi; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; mancata concessione della non menzione; omesso avviso sulla possibilità di chiedere una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. L'altro ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per avere fondato la responsabilità su meri sospetti; violazione della presunzione di innocenza e asserita inversione dell'onere della prova; erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la condanna per utilizzo di fatture in dichiarazione fosse basata su elementi relativi al diverso reato di emissione, per il quale era stato assolto; uso improprio delle risultanze fiscali e del processo verbale di constatazione; vizi sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche, sulle pene accessorie e sulla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse sorretta da un quadro probatorio plurimo e convergente: identità grafica delle fatture, genericità delle prestazioni indicate, anomalie contabili e bancarie, assenza di struttura aziendale idonea presso gli emittenti, indizi di retrocessione dei pagamenti e rinvenimento di fac-simili di fatture. Ha inoltre rilevato che le censure processuali erano in parte non pertinenti, in parte generiche, e comunque non dedotte in appello; che il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione era adeguatamente motivato; e che il mancato avviso sulla pena sostitutiva non integra una nullità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che gli elementi probatori relativi alla falsità delle fatture possano rilevare anche per tale contestazione.
Norma richiamata in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che gli indizi sull'emissione non escludono l'utilizzabilità probatoria rispetto al diverso reato di uso in dichiarazione, e richiama la possibile concorrenza dei due reati quando il medesimo soggetto agisca come emittente e utilizzatore.
La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.; inoltre la norma non è pertinente alla revoca/ammissione dei testimoni e non può fondare censure generiche sulla valutazione degli indizi.
La richiesta di escussione di soggetti non inseriti nelle liste testimoniali può valere solo come sollecitazione ai poteri officiosi del giudice.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e non dal solo stato di incensuratezza.
La Corte richiama la disciplina della non menzione e ritiene congruo il diniego in presenza di precedente penale dello stesso genere e del superamento del limite massimo di beneficiabilità.
La mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non impone automaticamente la regressione del processo; il giudice di appello può colmare la motivazione nell'esercizio dei poteri di piena cognizione.
Il mancato avviso all'imputato circa i presupposti per richiedere una pena sostitutiva non comporta nullità; la questione, se infondata in diritto, non dà luogo a vizio di motivazione.
La Corte richiama il potere di correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Non citato espressamente come oggetto del giudizio, ma non pertinente alla decisione; nessuna applicazione ricavabile dal testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di illogicità della motivazione sulla falsità di fatture è infondata quando la sentenza di merito sia sorretta da un quadro indiziario plurimo, convergente e logicamente coerente, fondato su dati documentali, bancari e contabili che rendano ragionevole la conclusione dell'inesistenza delle operazioni.
- Ai fini della prova del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il giudice può valorizzare elementi che dimostrano la falsità strutturale delle fatture e l'anomalia delle relazioni economiche, senza che sia necessaria una prova grafologica o un accertamento diretto isolato, ove il complesso degli indizi sia univoco.
- La doglianza ex art. 192 c.p.p. è inammissibile se dedotta come violazione di legge in cassazione fuori dai casi consentiti e, comunque, se non è specificamente correlata alla questione decisa; la parte deve indicare in modo puntuale i testi, le circostanze e la rilevanza della prova asseritamente pretermessa.
- La richiesta di esame di testimoni non inseriti nelle liste testimoniali non costituisce un autonomo diritto alla prova, ma può al più sollecitare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 c.p.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili, non essendo più sufficiente il mero stato di incensuratezza.
- Il beneficio della non menzione può essere negato valorizzando un precedente penale specifico e il superamento dei limiti di concedibilità, e la motivazione eventualmente mancante in primo grado può essere integrata dal giudice di appello.
- Il mancato avviso della possibilità di chiedere una pena sostitutiva non integra automaticamente una nullità processuale; se la questione è infondata in diritto, non sussiste un vizio di motivazione deducibile in cassazione.
- Gli elementi probatori che attestano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti possono essere utilizzati anche rispetto al diverso reato di utilizzazione in dichiarazione, ove siano logicamente compatibili con l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni e dell'uso fraudolento del documento.
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