Cassazione Penale, Sentenza n. 43445/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., denunciando la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p.: secondo la difesa la condanna si fonda su un unico indizio (l'etichetta sul pacco con nome e indirizzo) mentre la prova indiziaria richiede indizi plurimi e concordanti; inoltre mancherebbe prova che l'imputato abbia effettivamente trasmesso l'ordine o versato il prezzo, e non sarebbe corretta l'assunzione che nessun altro avesse interesse a ordinare la spedizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non si trattasse di un unico indizio ma di una concatenazione logica di più elementi univoci e concordanti: le molteplici informazioni precise sull'etichetta (nome, cognome, indirizzo), le modalità di invio dal fornitore cinese, la verifica della funzionalità dell'arma da parte dell'agente doganale e la circostanza che l'imputato fosse già detentore di armi. Da questi elementi, collegati logicamente, i giudici di merito hanno potuto inferire la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il rigetto del ricorso è stato disposto. Si è inoltre confermata la valutazione di inapplicabilità dell'art. 131‑bis c.p. per l'intrinseca pericolosità dell'oggetto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua come motivo di cassazione la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha preso in esame la doglianza sulla motivazione ma l'ha ritenuta infondata.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regolamenta la prova per presunzioni: richiede indizi 'gravi, precisi e concordanti'. La Corte ha interpretato che le molteplici informazioni riportate sull'etichetta e gli altri elementi indiziari costituiscono indizi plurimi e concordanti, validi se concatenati logicamente.
Previsione su benefici per la continuazione o altre circostanze attenuanti (contestualizzazione del beneficio di cui alla norma). I giudici di merito avevano ritenuto la norma inapplicabile per l'intrinseca pericolosità dell'oggetto; la Cassazione non ha rilevato vizio su tale valutazione.
Massime di principio
- Più informazioni coerenti riportate su un pacco (nome, cognome, indirizzo, modalità di invio) possono costituire, prese insieme, indizi plurimi e concordanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p., anche se ciascun elemento isolato sarebbe insufficiente.
- Il giudice può fondare il convincimento sulla concatenazione logica degli indizi: non è necessario dimostrare direttamente ogni elemento (es. pagamento) se il quadro indiziario complessivo è univoco e resiste alle obiezioni.
- La difesa, per mettere in crisi una prova indiziaria fondata su elementi concatenati, deve proporre elementi concreti e verosimili che rendano plausibile una diversa ricostruzione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La natura pericolosa dell'oggetto può escludere talune attenuanti applicabili in astratto; valutazioni sulla pericolosità rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche.
- In processi indiziari il principio di non contraddittorietà e la coerenza tra indizi e fatti accertati sono essenziali: ogni singolo indizio deve essere grave, preciso e, soprattutto, concordante con gli altri per raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
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