Cassazione Penale, Ordinanza n. 15547/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo grado e poi in appello per detenzione di sostanza stupefacente ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la decisione impugnata sarebbe stata resa in applicazione della pena su richiesta e che la motivazione e il trattamento sanzionatorio sarebbero illegittimi o comunque viziati. Chiede l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva chiarito come la decisione non fosse stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma all'esito del dibattimento, evidenziando inoltre gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito: il rinvenimento, in un box nella disponibilità dell'imputata, di una borsa di primo soccorso contenente hashish da cui erano ricavabili 304 dosi medie singole e di un bilancino di precisione. Poiché il ricorso era inammissibile e non vi era assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata come base del reato di detenzione di stupefacente in lieve entità oggetto della condanna confermata.
Norma evocata dal ricorrente, ma ritenuta inconferente perché la sentenza impugnata non era stata emessa con patteggiamento, bensì all'esito del dibattimento.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per dedurre un vizio di motivazione, senza però un effettivo confronto con la decisione impugnata.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o assertive, non correlate alla ratio decidendi, comporta l'inammissibilità.
- È manifestamente infondato il motivo che presupponga erroneamente una decisione resa con un rito o una base normativa diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi indiziari puntuali e convergenti, il ricorso che non si confronti con tali elementi non soddisfa il requisito di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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