Cassazione Penale, Sentenza n. 3577/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (delitto di illecita detenzione a fini di spaccio) all'illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione per uso personale). Vitali sosteneva che le intercettazioni, le osservazioni e le dichiarazioni rese in interrogatorio indicavano l'acquisto di una modesta quantità di marijuana e una minima quantità di hashish per uso personale, mentre il Tribunale del riesame aveva ritenuto la destinazione a terzi sulla base di elementi quali la pianificazione dell'incontro, le modalità di occultamento, la professionalità del fornitore e i precedenti specifici del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale cautelare fosse adeguata e non manifestamente illogica: alla luce delle intercettazioni e degli accertamenti, sussistevano gravi indizi di detenzione a fini di spaccio (riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990). La Corte ha sottolineato che in sede di legittimità non è consentito un sindacato di merito volto a riconsiderare il valore delle prove già valutate dal giudice di merito, salvo vizio logico evidente. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186).
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato solo in relazione alla trattazione dei ricorsi in fase emergenziale; non incisivo sul merito sostanziale della decisione
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (comma 1 e comma 5)
Norma penale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio; la Corte e i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di tale fattispecie sulla base di elementi fattuali (pianificazione, occultamento, professionalità del fornitore, precedenti)
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75
Norma che punisce come illecito amministrativo la detenzione per uso personale; il ricorrente chiedeva la riqualificazione in tal senso, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi non fossero compatibili con la sola detenzione per uso personale
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato il richiamo per giustificare il versamento equitativo di euro 3.000,00
Massime di principio
- La semplice modesta quantità di stupefacente non determina automaticamente la riconducibilità all'uso personale: il giudice valuta il contesto (pianificazione dell'incontro, modalità di occultamento, caratteristiche del fornitore, precedenti personali) per inferire la destinazione a terzi.
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: il controllo riguarda la struttura logica e la congruità della motivazione, non la rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- L'onere di provare la destinazione a fini di spaccio grava sull'accusa, ma la presenza di indizi convergenti può legittimare la misura cautelare anche in assenza di riscontro diretto sulla quantità effettiva della sostanza.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene focalizzarsi sul dimostrare l'assenza di elementi indicativi di spaccio (assenza di pianificazione, assenza di occultamento, rapporti con fornitori che trattano solo piccole quantità, eventuali dichiarazioni e riscontri che confermino l'uso personale) e contestare eventuali illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- Le impugnazioni che si risolvono in una diversa lettura del medesimo materiale probatorio rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non pongono in evidenza vizi logici, contraddizioni o errori di diritto nella motivazione del giudice di merito.
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