Ordinanza n. 60/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del diniego autorizzazione paesaggistica in sanatoria e conseguente diniego condono edilizio ex L.n. 326/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e conseguente diniego di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e il conseguente diniego di condono edilizio. All'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il suo difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente, avvenuto nel corso del giudizio. Il Collegio ha quindi esaminato gli effetti processuali dell'evento morte della parte costituita a mezzo di procuratore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato interrotto il processo. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., quando la parte costituita tramite procuratore muore, il procuratore deve dichiarare l'evento in udienza oppure notificarlo alle altre parti; dal momento della dichiarazione o notificazione il processo è interrotto. L'interruzione non opera automaticamente per il solo verificarsi del decesso, ma richiede la fattispecie complessa costituita dall'evento e dalla relativa dichiarazione o notificazione del procuratore. Poiché in udienza è stata effettuata la dichiarazione prevista dalla legge, il Collegio ha dato atto dell'interruzione ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza decidere il merito dell'impugnazione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina l'interruzione del processo amministrativo mediante il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
“lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti” e “dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto”
Per la parte costituita a mezzo di procuratore, la morte determina l'interruzione processuale non automaticamente, ma quando il procuratore dichiara l'evento in udienza o lo notifica alle altre parti.
Si applicano alla fattispecie le regole civilistiche sull'interruzione del processo conseguente alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore non produce automaticamente l'interruzione del giudizio: l'interruzione richiede il verificarsi dell'evento e la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti da parte del procuratore.
- Quando il procuratore dichiara in udienza il decesso della parte costituita, il giudice amministrativo deve dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza procedere alla decisione del merito.
Come è indicizzato
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