Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento, accolto dalla Commissione tributaria provinciale, che aveva però compensato le spese del primo grado per mancata costituzione delle controparti. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della parte contribuente e, in parziale riforma della decisione, aveva condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in modo complessivo in euro 1.500 oltre accessori. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, delle tabelle parametriche allegate e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello effettuato una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non distinta per fasi, per di più in misura asseritamente inferiore ai parametri medi e minimi. L'Agenzia intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la liquidazione delle spese processuali non può essere operata in modo globale e non specifico, perché deve consentire il controllo sulla conformità alle tabelle e ai limiti tariffari applicabili, nonché la verifica delle singole voci. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
regola la liquidazione dei compensi professionali secondo parametri da applicare in modo conforme e specifico
modifica il sistema dei parametri richiamato dal ricorrente
tabelle 1-2 dei parametri allegati al D.M. n. 55 del 2014
devono poter essere controllate attraverso una liquidazione analitica delle singole voci
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario e impone un corretto criterio di liquidazione
Cass. n. 5250 del 2019
richiamata per il principio secondo cui la liquidazione delle spese non può essere globale ma deve essere specifica
Cass. n. 5318 del 2007
richiamata a sostegno del divieto di liquidazione indistinta di spese, competenze e onorari
Cass. n. 11276 del 2002
richiamata per il principio di specificità della liquidazione al fine di consentire il controllo della tariffa applicata
Cass. n. 27020 del 2017
richiamata per il dovere del giudice di indicare dettagliatamente le singole voci quando liquida gli onorari sulla base di nota specifica
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali deve essere analitica e distinta per le singole voci o fasi, non potendo essere effettuata in modo globale e onnicomprensivo quando ciò impedisca il controllo della correttezza della quantificazione.
- Il giudice, specie quando siano applicabili parametri forensi o sia stata depositata nota specifica, deve motivare la liquidazione delle spese in modo da consentire alla parte interessata di verificare il rispetto dei limiti tariffari e di dedurre eventuali violazioni.
- Una condanna alle spese priva di specificazione delle voci liquidate è censurabile in cassazione per violazione della disciplina normativa sui parametri di liquidazione e sulle spese del processo tributario.
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