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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48267/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per presunta violazione degli artt. 53 e 59 della Legge n. 689/1981: il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione, sostenendo che i precedenti risultanti dal casellario giudiziale ammontassero complessivamente a meno di un anno di reclusione e dunque non ostassero alla sostituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689 preveda ipotesi ostative autonome (comma 1 e comma 2) alla sostituzione della pena: è sufficiente che ricorra una delle due per negare la sostituzione. La Corte territoriale aveva correttamente escluso la sostituzione perché il ricorrente aveva riportato più di due condanne per fatti analoghi commessi nell'ultimo decennio (ostatività di cui al comma 2). Ha inoltre considerato irrilevante l'errore formale della Corte territoriale circa la tipologia di sostituzione richiesta (pena pecuniaria vs libertà controllata/semidetenzione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 59, L. 24 novembre 1981, n. 689

    "la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575"

    La Corte ha interpretato i commi 1 e 2 come ipotesi autonome e alternative di ostatività: è sufficiente che ricorra una delle condizioni previste in uno dei commi per negare la sostituzione della pena detentiva

  • art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dal ricorrente come norma violata (presunta illegittima mancata applicazione), ma la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione alla luce dell'interpretazione di art. 59

  • artt. 474 e 648 c.p.

    Indicano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; servono a identificare la fattispecie penalmente rilevante oggetto del procedimento

  • art. 66 c.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 59 come riferimento alla conversione di una pena sostitutiva: una precedente conversione può essere ostativa alla nuova sostituzione

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Citata come fonte normativa che disciplina la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e quindi rilevante ai fini dell'ostatività di cui all'art. 59

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    Citata analogamente come disciplina della sorveglianza speciale; la misura definitiva ai sensi di queste leggi impedisce la sostituzione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Previene le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è per colpa del ricorrente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (qui €3.000,00 alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Le cause ostative alla sostituzione della pena previste dall'art. 59 L. 689/1981 sono alternative: basta che ricorra una delle ipotesi del comma 1 o del comma 2 per impedire la sostituzione
  • Il numero e la natura delle precedenti condanne (es. più di due condanne per reati della stessa indole commessi nell'ultimo decennio) possono ostare alla sostituzione anche se la somma delle pene risultanti dal casellario apparisse contenuta
  • Errori formali della sentenza di merito sulla tipologia di sostituzione richiesta (pena pecuniaria vs libertà controllata/semidetenzione) sono irrilevanti se i presupposti sostanziali per la sostituzione sono gli stessi
  • In sede di impugnazione bisogna dimostrare l'inesistenza di tutte le cause ostative pertinenti; contestare solo l'ammontare dei precedenti senza affrontare la tipologia e la temporalità delle condanne può non essere sufficiente
  • La proposizione di ricorso per cassazione infondato o che risulti inammissibile per colpa può comportare l'addebito delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

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