Cassazione Civile, Ordinanza n. 18279/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di occupazione d'urgenza disposto nel 1986 dal Sindaco di un Comune su immobili di proprietà privata, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia popolare con intervento di un IACP. Decorso il periodo di occupazione legittima e in assenza di decreto di esproprio, gli immobili erano stati irreversibilmente trasformati. In un primo giudizio i proprietari avevano ottenuto sia il risarcimento per la perdita della proprietà dominicale sia l'indennità per il periodo di occupazione temporanea; sulla sola indennità di occupazione si era formato un autonomo giudizio successivo, poi definito con pagamento parziale da parte del Comune. I proprietari hanno quindi chiesto il pagamento della differenza, sostenendo che il diritto all'indennità dovesse essere ricalcolato sul valore venale pieno del bene, senza la riduzione derivante dal previgente criterio normativo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007. La Corte d'appello ha negato il diritto, ritenendo che vi fosse giudicato o comunque acquiescenza sul criterio riduttivo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 2909 c.c. per insussistenza di giudicato sull'indennità di occupazione; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione di norme costituzionali, convenzionali e del regime indennitario per mancata applicazione del valore venale pieno; censura sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.; nonché contestazione del regime sanzionatorio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che il giudizio sull'indennità di occupazione legittima è autonomo e distinto rispetto a quello sul risarcimento del danno per perdita della proprietà conseguente all'occupazione appropriativa; pertanto, il valore del bene accertato nel giudizio ormai definito non ha efficacia di giudicato nel nuovo giudizio sull'indennità. Ha ritenuto quindi ammissibile la richiesta dei proprietari di rideterminazione dell'indennità secondo il valore di mercato, senza falcidia, anche in relazione agli effetti della sentenza costituzionale n. 348/2007. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato si forma solo sul capo di sentenza effettivamente definito; l'accertamento del valore del bene compiuto in un diverso giudizio non è automaticamente opponibile nel giudizio autonomo sull'indennità di occupazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo, non essendo stata esaminata nel merito.
Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione della censura sulla mancata considerazione di questioni non riproposte; il motivo è stato comunque assorbito in parte e accolto limitatamente al primo profilo.
art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359
Il criterio riduttivo di determinazione dell'indennità non può essere opposto nel nuovo giudizio se la relativa statuizione non è coperta da giudicato nel rapporto autonomo oggetto di causa.
art. 136 Cost.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma indennitaria.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale sulle norme dichiarate illegittime.
art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamato quale criterio storico di determinazione dell'indennità di espropriazione, in contrapposizione al criterio riduttivo censurato.
art. 42 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela della proprietà privata e del diritto a un serio ristoro in caso di ablazione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della CEDU e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Assunto come norma interposta per esigere un indennizzo non irrisorio e coerente con il valore venale del bene.
Richiamato nella censura sulle spese di lite, non esaminata perché assorbita.
Richiamato nella censura sulla mancata compensazione delle spese, non esaminata perché assorbita.
Richiamato nella censura contro la condanna per responsabilità aggravata; la questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater
Richiamato in relazione al contributo unificato e alla sua applicazione in presenza di impugnazioni non manifestamente infondate.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti per contestare la compatibilità costituzionale della sanzione sul contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio avente ad oggetto l'indennità di occupazione legittima e il giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno per perdita della proprietà a seguito di occupazione appropriativa sono distinti e autonomi, perché hanno diversa causa petendi e riguardano periodi e prestazioni differenti.
- Nel rapporto tra giudizi autonomi in materia espropriativa, il giudicato può riguardare solo gli accertamenti che costituiscono antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione, ma non si estende automaticamente alla stima del valore di mercato del bene quando tale stima sia stata effettuata solo incidentalmente in altro giudizio.
- L'accertamento del valore del bene compiuto ai fini della liquidazione di un diverso titolo indennitario non preclude, in un nuovo giudizio autonomo, la rideterminazione della somma dovuta secondo criteri sopravvenuti o più favorevoli, se quel punto non è coperto da giudicato.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sui criteri di liquidazione dell'indennità deve essere applicata nei giudizi non ancora definitivamente esauriti, quando non operino preclusioni derivanti da un giudicato specifico sul punto.
- Quando il primo motivo di ricorso risulta fondato e determina la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure ulteriori relative a spese, responsabilità aggravata e questioni accessorie, che saranno riesaminate dal giudice di rinvio solo se compatibili con la nuova decisione sul merito.
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