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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09582/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva modificato ragione e oggetto sociale assumendo una veste agricola. La corte d'appello aveva escluso la natura di imprenditore agricolo in fatto, rilevando che l'attività precedente era commerciale, che i terreni e i fabbricati erano stati affittati a terzi prima dell'iscrizione come impresa agricola, che le fatture prodotte non dimostravano un effettivo esercizio di attività colturale e che, comunque, la debitrice aveva emesso nel 2019 una fattura per un accordo commerciale. La società fallita ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) lamenta motivazione apparente e omesso esame dei fatti relativi alla coltivazione dei fondi e alle fatture di vendita di erba medica e legna da ardere; 2) deduce ancora omesso esame di fatti decisivi circa la destinazione agricola dei terreni e la produzione dei primi frutti; 3) denuncia violazione degli artt. 2135 c.c. e 1 l.fall., sostenendo la propria esenzione dal fallimento come imprenditore agricolo; 4) lamenta omesso esame del fatto decisivo dell'esistenza di un controcredito idoneo a paralizzare il credito posto a base dell'istanza di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito su circostanze già esaminate dalla corte territoriale e, comunque, non si confrontavano con tutti gli elementi fattuali valorizzati in sentenza. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando difetti il collegamento funzionale dell'attività con la terra o quando le attività connesse assumano rilievo prevalente rispetto a quelle tipiche; sul punto grava su chi invochi l'esenzione l'onere di provare la connessione tra attività connessa e coltivazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la doglianza non riguardava un fatto storico omesso, ma una valutazione sull'esistenza del controcredito, già esclusa dalla corte d'appello sulla base della remissione del debito e delle dichiarazioni della debitrice. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite; la Corte ha inoltre escluso la responsabilità aggravata e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    La qualità di imprenditore agricolo richiede il collegamento funzionale dell'attività con la terra; le attività connesse sono rilevanti solo se effettivamente collegate e non prevalenti in modo sproporzionato rispetto a coltivazione, allevamento e silvicoltura.

  • art. 1 l.fall.

    L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo opera solo se ricorrono in concreto i presupposti sostanziali dell'attività agricola.

  • art. 2697 c.c.

    Grava su chi invoca l'esenzione da fallimento, per la propria qualità di imprenditore agricolo, l'onere di provare i fatti costitutivi della connessione tra attività svolta e attività agricola tipica.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di omesso esame non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del merito o per contestare apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Per escludere la fallibilità in base alla qualifica di imprenditore agricolo non basta la formale modifica dell'oggetto sociale o l'iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese: occorre la prova dell'effettivo esercizio, in fatto, di attività agricola tipica.
  • Le attività connesse non valgono a fondare l'esenzione dal fallimento quando siano prive di un effettivo collegamento funzionale con la coltivazione del fondo o assumano carattere prevalente rispetto all'attività agricola principale.
  • Chi invoca l'esenzione fallimentare come imprenditore agricolo ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'attività agricola e della connessione tra attività tipica e attività connessa.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la censura investe, in realtà, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o l'apprezzamento dell'esistenza di un credito o controcredito già compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata, senza trascurare quelli decisivi indicati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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