Cassazione Penale, Sentenza n. 35294/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato continuato di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto cinque piante di cannabis e 32,4 grammi di foglie in essiccazione. Il ricorrente, tramite difensore, ha articolato cinque motivi: (1) contestazione della rilevanza penale della coltivazione ritenuta invece destinata al consumo personale; (2) travisamento della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni dell'imputato che le foglie fossero scarto, richiamando il loro rinvenimento in un sacco dell'immondizia; (3) mancata considerazione dell'abituale assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato a fini assolutori; (4) irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non proporzionato alla fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (5) mancata applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, osservando che la giurisprudenza consente di configurare il reato di coltivazione anche indipendentemente dalla immediata quantita di principio attivo se la pianta e conforme al tipo botanico e idonea a produrre sostanza stupefacente; tuttavia la coltivazione domestica e rudimentale con numero molto limitato di piante e scarso prodotto puo essere esclusa dalla fattispecie solo in assenza di indici di inserimento nel mercato illegale. Nel caso concreto i giudici di merito avevano correttamente ritenuto offensiva la condotta alla luce di elementi indicativi di cessione a terzi: cinque piante, 32,4 g di foglie in essiccazione, armadio coltivazione con lampade e riflettori, prodotti fertilizzanti, due bilancini di precisione, 11 involucri intrisi di stupefacente e la consegna preliminare ai militari di 11 involucri per complessivi 13,8 g; il computo delle dosi medie stimabili (circa 350) e incompatibile con l'uso esclusivamente personale. Il quarto motivo e stato respinto per genericita; il quinto motivo (art. 131-bis) e stato ritenuto manifestamente infondato poiche la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la non applicabilita in quanto l'offesa non poteva essere considerata particolarmente tenue. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Il quinto comma punisce la coltivazione e la detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche se la quantita immediatamente estraibile e limitata quando le piante e le modalita di coltivazione dimostrino idoneita a produrre sostanza e indici di immissione sul mercato.
La causa speciale di non punibilita per particolare tenuita dell'offesa e applicabile solo se l'offesa e particolarmente tenue; i giudici hanno ritenuto che, alla luce del compendio probatorio, non sussistessero i presupposti per riconoscerla.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Rinvio procedurale relativo al trattamento del ricorso (disposizione procedurale citata come riferimento per il rito).
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020 (menzionata nel provvedimento)
Principio di diritto secondo cui la configurazione del reato di coltivazione non dipende esclusivamente dalla quantita di principio attivo immediatamente estraibile; tuttavia la coltivazione in forma domestic a e rudimentale con scarso numero di piante puo essere esclusa dalla fattispecie se emergono elementi che la collegano all'uso esclusivamente personale e non al mercato.
Massime di principio
- La coltivazione di piante di cannabis puo integrare il reato di coltivazione ai fini di spaccio anche se la quantita immediatamente estraibile e limitata, quando le piante e le modalita di coltivazione indicano idoneita a produrre sostanza e vi siano indizi di immissione sul mercato (es. attrezzature, fertilizzanti, bilancini, confezionamento).
- La semplice qualifica di assuntore non esclude la responsabilita per detenzione ai fini di spaccio se la quantita e gli elementi concreti risultano incompatibili con il consumo esclusivamente personale.
- Perche sia riconosciuta l'esclusiva destinazione ad uso personale e/o la particolare tenuita dell'offesa (ai fini dell'art. 131-bis) e necessario fornire elementi probatori concreti e specifici che dimostrino l'assenza di ogni indice di commercializzazione (es. numero molto ridotto di piante, tecniche rudimentali, produzione quantitativamente davvero minima, assenza di strumenti di confezionamento o pesatura).
- Gli indici a favore della destinazione a terzi comprendono: numero di piante e loro configurazione, presenza di strumenti di coltivazione e illuminazione, fertilizzanti, bilancini di precisione, involucri pronti per la vendita e quantitativi totali stimabili in numero di dosi incompatibili con il consumo personale.
- In fase difensiva conviene puntare su prove documentali e circostanziate (es. ricevute d'acquisto, testimonianze, condizioni di salute che giustifichino l'uso terapeutico, analisi botaniche che confermino stato delle piante come improduttive) e contestare la quantificazione delle dosi e la valutazione collegiale degli indici di vendita quando carenti.
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