Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: a) la valutazione delle prove e l'accertamento dei rapporti con la consorteria 'ndranghetista (con particolare riferimento all'assenza di anomalie nelle gare, la tracciabilità dei pagamenti e la mancata denuncia di pressioni); b) la mancata considerazione delle dichiarazioni rese da Michele De Rose ex art. 391‑bis; c) la valutazione della pericolosità attuale e della possibilità di reiterazione del reato, dedotta come infondata in ragione della breve durata temporale delle condotte (anno 2019) e dello status di imprenditore incensurato del ricorrente nonché della detenzione degli altri componenti del clan.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le critiche sollevate fossero, in larga parte, censure di merito già esaminate dal Tribunale e non idonee a radicare un vizio di diritto: la motivazione del Tribunale si fondava su conversazioni intercettate inequivoche che dimostravano il ruolo di Florio come imprenditore 'di riferimento' per la consorteria, l'intermediazione stabile di Ivan Montualdista e i rapporti diretti con il capo clan Adolfo D'Ambrosio. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le obiezioni circa la tracciabilità dei pagamenti, la mancata contestazione a terzi e la brevità temporale delle condotte, sottolineando la natura permanente della messa a disposizione del sodalizio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro tremila).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come presidio di legittimità per censurare motivazione e violazioni di legge; la Corte ha ritenuto le dedotte violazioni come mere ricapitolazioni di censure di merito già esaminate e quindi non fondate in diritto.
Richiamato in relazione alla partecipazione a più reati: il giudice ha valutato il concorso di persone e il ruolo delle condotte a supporto dell'associazione mafiosa.
Fondamentale nel quadro accusatorio: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e i rapporti dimostrassero la messa a disposizione e il rafforzamento della consorteria, compatibili con l'ipotesi di concorso esterno (fino al punto di considerare la possibilità di qualificazione anche più ampia).
Richiamati in tema di motivazione e riesame; la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente argomentato la sussistenza degli indizi e la pericolosità.
art. 292 e 273 cod. proc. pen.
Norme procedurali utilizzate nel contesto della valutazione degli atti e dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto regolare la valutazione probatoria svolta dal Tribunale.
Riguarda le dichiarazioni di collaboratori/ testimoni: il giudice del riesame ha considerato le dichiarazioni di Michele De Rose ma le ha ritenute non idonee a contraddire l'insieme probatorio ricavato dalle intercettazioni.
art. 274, 275, 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate nell'ambito delle deduzioni difensive relative alla valutazione dei mezzi di prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
art. 24 Cost.
Rilevata nella cornice dei diritti della difesa; la Corte ha ritenuto che tali diritti non fossero stati lesi da vizi procedurali.
art. 111 Cost.
Richiamato in rapporto al giusto processo e alla decisione motivata; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata ai requisiti costituzionali.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, disposta dalla Corte a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Le conversazioni intercettate, se chiare e coerenti con un quadro indiziario unitario, possono legittimare la qualificazione di concorso esterno in associazione mafiosa anche in assenza di formali anomalie nelle gare o di denuncie formali da parte degli enti pubblici.
- La tracciabilità di alcuni pagamenti non esclude automaticamente l'esistenza di flussi economici finalizzati a rafforzare un sodalizio mafioso: la valutazione spetta al giudice che prende in considerazione l'insieme degli elementi (rapporti, intermediazione, ripartizione degli utili).
- Le dichiarazioni rese ex art. 391‑bis devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo: non sempre bastano, da sole, a rimettere in discussione prove intercettive convergenti.
- La brevità temporale apparente delle condotte non esclude la sussistenza di un reato «permanente» o di una messa a disposizione continuativa del gruppo criminale; conta la natura e la stabilità dei rapporti.
- Lo status di imprenditore incensurato non è, di per sé, sufficiente a escludere la pericolosità sociale o la possibilità di reiterazione del reato quando emergono rapporti stabili e organici con soggetti di vertice della criminalità organizzata.
- In sede di legittimità (Corte) le censure di merito sulla valutazione delle prove sono ammesse solo se fondano un vizio di diritto o una manifesta illogicità; riproporre valutazioni fattuali già trattate è spesso inammissibile.
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