Cassazione Penale, Ordinanza n. 17106/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, già condannato dal Tribunale di Nola per il reato di ricettazione aggravata dalla contestata partecipazione concorsuale, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva negato la revisione della sentenza di condanna. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare la richiesta di revisione ex art. 629 c.p.p.; la Corte di cassazione rileva però che l'ordinanza impugnata aveva congruamente escluso l'ammissibilità del rimedio straordinario, poiché non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p. e, in particolare, non poteva qualificarsi come prova nuova o sopravvenuta l'escussione del coimputato richiesta dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso i presupposti per la revisione perché il materiale addotto dalla difesa non integrava una prova nuova o sopravvenuta né rientrava in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 630 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina il rimedio straordinario della revisione, invocato dalla difesa per ottenere il riesame della condanna
interpretato come disciplina tassativa dei presupposti di ammissibilità della revisione, non integrati nel caso concreto
indicati come base della precedente condanna oggetto della richiesta di revisione
Cassa delle ammende
destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario a struttura e presupposti tassativi: può essere ammessa solo quando la domanda si fondi su una delle ipotesi previste dalla legge.
- Non è sufficiente a fondare la revisione una richiesta istruttoria o probatoria che miri a riaprire il giudizio su elementi già valutabili o non qualificabili come prova nuova o sopravvenuta.
- La censura per omessa revisione è infondata quando il giudice dell'impugnazione ha correttamente verificato la mancanza dei presupposti di ammissibilità ex art. 630 c.p.p. con motivazione congrua e non apparente.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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