Cassazione Civile, Ordinanza n. 30774/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Due avvocati avevano adito il Tribunale per ottenere la liquidazione del compenso maturato per attività professionale svolta in favore di un cliente, relativa a prestazioni stragiudiziali e giudiziali espletate in un processo celebrato davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e aveva liquidato il compenso, ritenendo che l'art. 14 d.lgs. 150/2011 attribuisse la competenza funzionale al tribunale anche quando l'attività fosse stata svolta davanti al giudice di pace, in ragione del comma 2 che prevede la decisione del tribunale in composizione collegiale. Il cliente ha proposto regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice competente fosse invece l'ufficio giudiziario di merito adito nel processo in cui l'avvocato aveva prestato la propria opera, e quindi, nel caso concreto, il Giudice di pace. Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità del regolamento, invocando l'ammissibilità del solo ricorso straordinario per cassazione, la formazione del giudicato per mancata impugnazione dell'ordinanza e la carenza di abilitazione del difensore al patrocinio in Cassazione.
La decisione
La Corte ha disatteso tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità, affermando che il regolamento di competenza è il rimedio esperibile avverso la pronuncia sulla competenza, anche se l'ordinanza sia astrattamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; ha inoltre ritenuto non necessaria l'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, trattandosi di incidente nel processo di merito, e ha escluso che la mancata impugnazione nel merito impedisse il regolamento, poiché la proposizione di quest'ultimo sospende i termini dell'impugnazione ordinaria. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, interpretando l'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011 nel senso che la competenza appartiene all'ufficio giudiziario di merito che ha conosciuto del processo nel quale l'avvocato ha prestato l'opera, e che la previsione della decisione del tribunale in composizione collegiale riguarda solo la composizione dell'organo quando competente sia il tribunale, non escludendo la competenza del Giudice di pace quando il processo originario si sia svolto dinanzi a tale ufficio. È stata quindi dichiarata la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, con rimessione delle parti davanti a quel giudice nei termini di legge e rinvio a esso anche per le spese.
Norme richiamate
la prima parte individua l'ufficio giudiziario competente in quello di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; la previsione del tribunale in composizione collegiale riguarda solo la composizione del tribunale e non esclude la competenza del Giudice di pace quando il processo originario si sia svolto davanti a quest'ultimo
la proposizione del regolamento facoltativo di competenza sospende il termine per l'impugnazione ordinaria, che riprende a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza
richiamato dalle controparti per depositare memoria/controricorso nel procedimento per regolamento di competenza
richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale
Cass. n. 16219/2020
richiamata per affermare che nel regolamento di competenza non è necessaria l'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione
Corte cost. n. 65/2014
richiamata come precedente coerente con l'interpretazione che non esclude la competenza del giudice di pace
Cass., sez. un., n. 4247/2020
richiamata per affermare che la competenza del giudice di pace per il procedimento di liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice sussiste anche in assenza di collegialità
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali per attività svolta in un precedente giudizio, la competenza va individuata nell'ufficio giudiziario di merito che ha conosciuto della controversia in cui l'avvocato ha prestato la propria opera; la previsione relativa alla composizione collegiale del tribunale non amplia né restringe, da sola, la competenza dell'ufficio.
- Se la controversia originaria si è svolta davanti al Giudice di pace, la competenza per la liquidazione del compenso può spettare anche a tale ufficio, non essendo desumibile una deroga implicita alla regola generale solo dalla menzione della composizione collegiale del tribunale.
- Il regolamento di competenza è esperibile quale incidente del processo di merito anche contro provvedimenti altrimenti impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, quando la pronuncia abbia deciso sulla competenza.
- Nel regolamento di competenza non è necessario che il difensore sia abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, poiché il relativo giudizio non introduce un autonomo giudizio di legittimità ma un incidente endoprocessuale.
- La proposizione del regolamento di competenza sospende i termini per l'impugnazione ordinaria della pronuncia sulla competenza fino alla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
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