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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 929 - Comm. Trib. Prov. Torino

Iscrizione a ruolo provvisoria- Avviso di accertamento - Sospensione cautelare art. 47 D.Lgs 546/92 -Ammontare interessi dovuti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione cautelare non ha eliminato né ridotto gli interessi dovuti. A seguito del rigetto del ricorso, sugli importi recuperati e provvisoriamente iscritti a ruolo sono risultati dovuti gli interessi nella misura del 4,5%, prevista dall'art. 39 del D.P.R. 602/1973. La pretesa dell'Amministrazione è stata pertanto ritenuta fondata sotto questo profilo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la misura degli interessi dovuti sugli importi recuperati mediante avviso di accertamento provvisoriamente iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 602/1973. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la sospensione cautelare della riscossione concessa ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 incidesse anche sulla decorrenza o sulla misura degli interessi. La questione era quindi stabilire quale tasso applicare dopo il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.P.R. 602/1973

    Disciplina la provvisoria iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall'avviso di accertamento, consentendo la riscossione parziale anche prima della definitività della pretesa.

  • Art. 15 D.P.R. 602/1973

    Riguarda l'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute in pendenza di giudizio.

  • Art. 39 D.P.R. 602/1973

    È stato interpretato come fondamento del tasso di interesse del 4,5% applicabile agli importi recuperati, anche quando la riscossione sia stata cautelarmente sospesa e il ricorso venga successivamente rigettato.

  • Art. 47 D.Lgs. 546/1992

    La sospensione cautelare può bloccare temporaneamente la riscossione o gli effetti dell'atto impugnato, ma non comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'esonero dagli interessi maturati secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della riscossione ha normalmente natura temporanea e processuale: impedisce o limita l'esecuzione durante il giudizio, ma non equivale all'annullamento dell'obbligazione tributaria.
  • Se il ricorso viene rigettato, la pretesa tributaria torna a essere esigibile e gli interessi possono essere richiesti secondo il tasso previsto dalla norma applicabile alla specifica fase della riscossione.
  • La sospensione cautelare, salvo una specifica disposizione contraria o un diverso provvedimento giudiziale, non determina automaticamente la sospensione della maturazione degli interessi.
  • Per valutare il tasso concretamente dovuto occorre verificare la natura delle somme, il periodo di riferimento, la disciplina vigente nel tempo e l'eventuale presenza di norme speciali.

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