Sentenza del 17/10/2018 n. 929 - Comm. Trib. Prov. Torino
Iscrizione a ruolo provvisoria- Avviso di accertamento - Sospensione cautelare art. 47 D.Lgs 546/92 -Ammontare interessi dovuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare non ha eliminato né ridotto gli interessi dovuti. A seguito del rigetto del ricorso, sugli importi recuperati e provvisoriamente iscritti a ruolo sono risultati dovuti gli interessi nella misura del 4,5%, prevista dall'art. 39 del D.P.R. 602/1973. La pretesa dell'Amministrazione è stata pertanto ritenuta fondata sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la misura degli interessi dovuti sugli importi recuperati mediante avviso di accertamento provvisoriamente iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 602/1973. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la sospensione cautelare della riscossione concessa ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 incidesse anche sulla decorrenza o sulla misura degli interessi. La questione era quindi stabilire quale tasso applicare dopo il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina la provvisoria iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall'avviso di accertamento, consentendo la riscossione parziale anche prima della definitività della pretesa.
Riguarda l'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute in pendenza di giudizio.
È stato interpretato come fondamento del tasso di interesse del 4,5% applicabile agli importi recuperati, anche quando la riscossione sia stata cautelarmente sospesa e il ricorso venga successivamente rigettato.
La sospensione cautelare può bloccare temporaneamente la riscossione o gli effetti dell'atto impugnato, ma non comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'esonero dagli interessi maturati secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della riscossione ha normalmente natura temporanea e processuale: impedisce o limita l'esecuzione durante il giudizio, ma non equivale all'annullamento dell'obbligazione tributaria.
- Se il ricorso viene rigettato, la pretesa tributaria torna a essere esigibile e gli interessi possono essere richiesti secondo il tasso previsto dalla norma applicabile alla specifica fase della riscossione.
- La sospensione cautelare, salvo una specifica disposizione contraria o un diverso provvedimento giudiziale, non determina automaticamente la sospensione della maturazione degli interessi.
- Per valutare il tasso concretamente dovuto occorre verificare la natura delle somme, il periodo di riferimento, la disciplina vigente nel tempo e l'eventuale presenza di norme speciali.
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