Cassazione Civile, Ordinanza n. 09260/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario nei quali la correntista aveva chiesto l'accertamento della nullità di clausole relative a interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, nonché la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado sul punto della nullità delle clausole, ma aveva respinto la domanda restitutoria ritenendo non assolto l'onere probatorio, poiché la parte attrice non aveva prodotto gli estratti conto integrali di tutti i rapporti interessati. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi; il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova del credito restitutorio nonostante la produzione, quantomeno per il rapporto n. 328, di estratti conto pressoché integrali e di altri documenti contabili, e nonostante l'evoluzione più recente della giurisprudenza sulla ricostruzione del rapporto bancario. Gli altri motivi sono rimasti logicamente subordinati al primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce dell'orientamento più recente in tema di prova nei giudizi di ripetizione di indebito bancario. Ha affermato che la ricostruzione del saldo finale e del rapporto non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto integrali, potendo la prova essere raggiunta anche con ulteriori mezzi idonei a fornire indicazioni certe e complete, come contabili bancarie, altre scritture dell'istituto o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito; la domanda restitutoria resta soggetta alla prova del pagamento indebito e del relativo presupposto.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: chi agisce per la ripetizione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma la prova può essere fornita anche con mezzi diversi dagli estratti conto integrali.
Richiamato per censurare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo a un criterio probatorio rigido non più attuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da rapporto di conto corrente bancario, la produzione degli estratti conto integrali è il mezzo di prova ordinario, ma non costituisce prova legale esclusiva della ricostruzione del rapporto.
- Il correntista può assolvere l'onere probatorio anche mediante ulteriori elementi documentali idonei a offrire indicazioni certe e complete sul saldo iniziale, sulle singole operazioni e sul saldo finale, inclusi contabili bancarie, altre risultanze delle scritture dell'istituto e argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti.
- È erroneo rigettare la domanda restitutoria solo per la mancata produzione di tutti gli estratti conto quando il materiale acquisito consenta comunque una ricostruzione attendibile del rapporto secondo i principi più recenti della giurisprudenza di legittimità.
- In controversie bancarie su nullità di clausole e ripetizione dell'indebito, il giudice di merito deve applicare un criterio di valutazione probatoria non formalistico, coerente con la natura non esclusiva degli estratti conto e con il complessivo quadro documentale disponibile.
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