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Sentenza

Sentenza n. 3347/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A. quanto al ricorso n. 2705 del 2019: I. - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 10 del 29 marzo 2019, pubblicata in data 04.04.2019, con cui è stata approvata con emendamenti la proposta contenuta nella delibera di G.C. n. 100 del 21.03.2019 avente ad oggetto “Misure a supporto della Mobilità Sostenibile, indirizzi per il road pricing in ambito urbano”; 2) della deliberazione della Giunta Comunale di Napoli n. 134 del 31.03.2019, pubblicata in data 03.04.2019, avente ad oggetto “Misure a supporto della Mobilità Sostenibile, indirizzi per il road pricing in ambito urbano. Approvazione tariffe accesso bus turistici in aree centrali assoggettate alla disciplina di Zona a Traffico Limitato. Atto senza impegno di spesa”; 3) di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento a tutti gli atti richiamati nelle Deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, tra i quali: a) la delibera di G.C. n. 100 del 21.03.2019 di proposta al Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Misure a supporto della Mobilità Sostenibile, indirizzi per il road pricing in ambito urbano”; b) la nota PG/2019/0055400 del 21/01/2019, con cui il Vice Sindaco di Napoli avrebbe rappresentato la necessità di procedere alla adozione della tariffazione degli accessi nel corso del 2019, iniziando in via sperimentale con l'istituzione di una tariffa di accesso per i bus turistici; c) la disposizione n. 6 del 24.01.2019 del Direttore Generale, con cui è stato istituito il gruppo di lavoro interdirezionale con il compito di procedere alle attività propedeutiche alla individuazione ed attuazione dell'iter amministrativo per l'istituzione della tariffazione per l'ingresso dei bus turistici in città; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29.05.2025 (recanti NRG. 1986/2020): 1) della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 111 del 25.03.2025, avente a oggetto ―Attivazione in via definitiva delle ZTL bus secondo quanto previsto dal Disciplinare per la regolamentazione, dell’accesso, del transito e della sosta degli autobus turistici nella città di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37/2020; 2) della ordinanza dirigenziale n. 197 del 25/03/2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Strade Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, avente a oggetto ―Istituzione, in via definitiva, della disciplina di accesso alle Zone a Traffico Limitato “Centro Storico”, “Posillipo”, “San Martino” e “Toledo – Decumani – Carmine” per i Bus Turistici, in attuazione alla Deliberazione G.C. n. 111 del 25/03/2025; 3) di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, con particolare riferimento alla Delibera di C.C. n. 5 del 29/1/2025, con cui sarebbe stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nella parte in cui conferma le previsioni relative all’attivazione della ZTL bus, mai comunicata alle ricorrenti; B) quanto al ricorso n. 603 del 2020: I. - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato da I motivi aggiunti del 2/03/2020: 1) della Delibera di Giunta Municipale n. 559 del 29/11/2019 recante: istituzione della zona a traffico limitato centro storico per i bus turistici ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.LGS e ss. mm.ii.; 2) della Ordinanza Dirigenziale n. 585 (OD 1248) del 2/12/2019 recante: modifica ed integrazione, fino al 05/01/2020, della O.D. n. 1200 del 07/12/2015 – “Istituzione di aree per la sosta riservate agli autobus turistici”. Istituzione fino al 05/01/2020 di nuove aree per la sosta riservate agli autobus turistici; 3) della Ordinanza Dirigenziale n. 586 (OD 1251) del 3/12/2019 recante: istituzione, dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, di un particolare servizio di trasporto collettivo di persone da effettuarsi mediante autovetture taxi per il collegamento del Parcheggio Brin al Centro cittadino (taxi collettivi). Modalità operative; 4) della Ordinanza Dirigenziale n. 592 (OD 1257) del 4/12/2019 recante: istituzione al 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, di un particolare dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” per i Bus Turistici. Revoca dell’O.D. n. 1253 del 03/12/2019; 5) della Ordinanza Dirigenziale n. 594 (OD 1267) del 6/12/2019 recante: modifica e integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 1257 del 04/12/2019 (Prot. SVT n. 589 del 03/12/2019) relativa all’“Istituzione, dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, di un particolare dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” per i Bus Turistici”; 6) della Ordinanza Dirigenziale n. 654 del 30/12/2019 recante: proroga, fino al 5 febbraio 2020, dei dispositivi di traffico istituiti: con Ordinanze Dirigenziali n. 1257 del 04/12/2019 e n. 1267 del 06/12/2019 e relative all’Istituzione, dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, di un particolare dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” per i Bus Turistici”; con Ordinanza Dirigenziale n. 1248 del 03/12/2019 relativa alla “Modifica ed integrazione, fino al 05/01/2020, della O.D. n. 1200 del 07/12/2015 – “Istituzione di aree per la sosta riservate agli autobus turistici”. Istituzione fino al 05/01/2020 di nuove aree per la sosta riservate agli autobus turistici”; con Ordinanza Dirigenziale n. 1251 del 03/12/2019 relativa alla “Istituzione, dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, di un particolare servizio di trasporto collettivo di persone da effettuarsi mediante autovetture taxi per il collegamento de Parcheggio Brin al Centro cittadino (taxi collettivi). Modalità operative”; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento ai seguenti atti citati nei provvedimenti impugnati ma non conosciuti e di cui si ignora il contenuto: a) alla OD n. 1253 del 3/12/2019; b) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03.08.2012; c) al Piano Generale del traffico Urbano (PGTU) 1997/1999 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07.02.1997 e Delibera del Consiglio Comunale n. 263 del 09.09.1997, e successivo aggiornamento 2002/2004; d) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 30.05.2016, di approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS; e) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21.03.2019; f) al DUP 2019/2021 – Comune di Napoli; g) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 31.03.2019; h) alla Disposizione del Direttore Generale PG/2019/71365 del 24.01.2019; i) alla Disposizione del Direttore Generale n. 31 del 06.08.2019; j) alla Nota PG/922462 del Vicesindaco del 15.11.2019; k) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 272 del 30/08/2002; l) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 273 del 30/08/2002; m) alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 2565 del 29/07/2004; n) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 29.07.13; o) alla O.D. n° 1200 del 07/12/2015; p) alla O.D. n° 301 del 13/04/2018; q) alla O.D. n° 1200 del 07/12/2015; r) alla Nota del Vicesindaco PG/2019/1040249 del 30/12/2019; II. Per quanto riguarda i II motivi aggiunti, depositati il 29.05.2025: 1) della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 111 del 25.03.2025, avente a oggetto ―Attivazione in via definitiva delle ZTL bus secondo quanto previsto dal Disciplinare per la regolamentazione, dell’accesso, del transito e della sosta degli autobus turistici nella città di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37/2020; 2) della ordinanza dirigenziale n. 197 del 25/03/2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Strade Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, avente a oggetto ―Istituzione, in via definitiva, della disciplina di accesso alle Zone a Traffico Limitato “Centro Storico”, “Posillipo”, “San Martino” e “Toledo – Decumani –Carmine” per i Bus Turistici, in attuazione alla Deliberazione G.C. n. 111 del 25/03/2025; 3) di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, con particolare riferimento alla Delibera di C.C. n. 5 del 29/1/2025, con cui sarebbe stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nella parte in cui conferma le previsioni relative all’attivazione della ZTL bus, mai comunicata alle ricorrenti; 4) in ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti. C) quanto al ricorso n. 1986 del 2020: I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 37 del 06.02.2020 recante: “Misure a supporto della mobilità sostenibile - Istituzione, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del d.lgs. 285/1992, delle zone a traffico limitato per gli autobus turistici (ztl bus) denominate Posillipo, San Martino e Toledo-Decumani-Carmine. Approvazione del Disciplinare per la regolamentazione, in via sperimentale, dell'accesso, transito e sosta degli autobus turistici nella città di Napoli” e dei relativi allegati, consistenti in: a) disciplinare per la regolamentazione, in via sperimentale, dell'accesso, del transito e della sosta degli autobus turistici nella città di Napoli; b) planimetria recante l'individuazione della zona a traffico limitato per gli autobus turistici (ZTL bus); 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi inclusi gli atti citati nella delibera di cui al punto 1) che precede, e in particolare: a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3 agosto 2012, con cui è stato approvato il Piano d'azione per l'energia sostenibile, e del successivo aggiornamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11 luglio 2018; b) della Deliberazione della Giunta Comunale Consiglio Comunale n. 434 del 30 maggio 2016, con cui è stato approvato un primo documento – il cosiddetto “livello direttore” – del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Napoli; c) della determinazione del Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS n. 3 del 9 agosto 2019 registrata all'indice il 30 agosto 2019 al n. 1495 che ha disposto l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio per il completamento del processo di redazione del PUMS e per l'aggiornamento del PGTU; d) della determinazione del Servizio pianificazione strategica della mobilità e PUMS n. 4 del 14 ottobre 2019, repertorio m. 253 del 17 ottobre 2019 che ha dichiarato l'efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva; e) della disposizione del Direttore Generale n. 6 del 24 gennaio 2019; f) della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2019; g) della deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 31 marzo 2019; h) della disposizione del Direttore generale n. 31 del 6 agosto 2019; i) della deliberazione della Giunta Comunale n. 559 del 29 novembre 2019; j) del non meglio definito progetto per la regolamentazione, in via sperimentale, dell'accesso, transito e sosta degli autobus turistici della città di Napoli e per la definizione delle procedure e delle regole di tariffazione degli accessi, predisposto dal gruppo di lavoro istituito con la disposizione del Direttore generale n. 31/2019 di cui alla lett. h) che precede. II. Per quanto riguarda i I motivi aggiunti presentati il 21/05/2024: 1) della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 89 del 15.03.2024 pubblicata in data 20.03.2024, avente a oggetto “Conferma della volontà di procedere all'attivazione delle ZTL bus di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 37 dell'8 febbraio 2020, secondo quanto previsto nel Disciplinare per la regolamentazione, in via sperimentale, dell'accesso, del transito e della sosta degli autobus turistici nella città di Napoli con essa approvato”; 2) della ordinanza dirigenziale n. 230 del 21/03/2024 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Strade Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, avente a oggetto “Istituzione, in attuazione alla Deliberazione G.C. n. 37 del 06/02/2020, della disciplina di accesso alle Zone a Traffico Limitato “Centro Storico”, “Posillipo”, “San Martino” e “Toledo – Decumani – Carmine” per i Bus Turistici, in via sperimentale dal 25.03.2024 al 24.03.2025”; 3) di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusi, ove occorra: a) la delibera di Giunta Comunale n. 415 del 13.08.2021 e la successiva rettifica che sarebbe avvenuta con deliberazione n. 492 del 18.11.2021, allo stato sconosciuta e di cui si ignora il contenuto; b) il Documento unico di programmazione 2024/2026 (DUP) che sarebbe stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 24.01.2024, di cui si ignora il contenuto, nel quale sarebbero confermate le previsioni relative alla attivazione delle ZTL; 4) in ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; III. Per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati il 29/05/2025: 1) della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 111 del 25.03.2025, avente a oggetto ―Attivazione in via definitiva delle ZTL bus secondo quanto previsto dal Disciplinare per la regolamentazione, dell’accesso, del transito e della sosta degli autobus turistici nella città di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37/2020”; 2) della ordinanza dirigenziale n. 197 del 25/03/2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Strade Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, avente a oggetto ―Istituzione, in via definitiva, della disciplina di accesso alle Zone a Traffico Limitato “Centro Storico”, “Posillipo”, “San Martino” e “Toledo – Decumani –Carmine” per i Bus Turistici, in attuazione alla Deliberazione G.C. n. 111 del 25/03/2025”; 3) di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, con particolare riferimento alla Delibera di C.C. n. 5 del 29/1/2025, con cui sarebbe stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nella parte in cui conferma le previsioni relative all’attivazione della ZTL bus, mai comunicata alle ricorrenti; 4) in ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202000603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali istitutivi e regolamentari delle ZTL a pagamento per autobus turistici, dapprima in via sperimentale e poi in via definitiva, comprese la delibera di Giunta n. 111/2025 e l’ordinanza dirigenziale n. 197/2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre ricorsi riuniti, proposti da società e persone fisiche operanti nel trasporto turistico mediante autobus, contestavano il sistema comunale di ZTL bus e la subordinazione dell’accesso a pagamento. I ricorrenti deducevano, in sintesi: violazione dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. 285/1992 e delle direttive ministeriali del 24 giugno 1995 e n. 3816/1997, sostenendo che il Comune, privo di un PUT completo e dotato soltanto del PGTU, non potesse rendere definitiva la tariffazione; difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento rispetto agli obiettivi del PUMS, del PGTU e alla riduzione dell’inquinamento; illegittimità delle ZTL per inclusione di strade primarie; disparità di trattamento rispetto agli autobus di linea, taxi, NCC e altre categorie esentate; violazione degli artt. 3, 16, 41 e 97 Cost.; violazione della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE, per asserito aiuto di Stato derivante dalle esenzioni; difetto di motivazione e sproporzione delle tariffe; violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale e delle linee guida ministeriali sulla consultazione degli enti interessati. Era inoltre dedotta l’illegittimità derivata dell’ordinanza attuativa.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi introduttivi e i precedenti motivi aggiunti, rilevando che gli atti sperimentali erano stati sostituiti dal nuovo e definitivo assetto disciplinato dalla delibera di Giunta n. 111/2025 e dall’ordinanza n. 197/2025; un eventuale annullamento degli atti precedenti non avrebbe prodotto ulteriore utilità. Ha invece esaminato e respinto i motivi aggiunti del 29 maggio 2025. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. 285/1992, il PGTU adottato e aggiornato dal Comune, poiché il piano generale costituisce un piano di immediata realizzabilità e già contemplava misure di tariffazione, aree ambientali e controllo degli accessi; non era necessaria l’adozione di un PUT articolato in tutti i livelli di progettazione. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, valorizzando la sperimentazione del 2024 e la riduzione di circa il 75% della presenza dei bus turistici nelle aree di sosta, quale elemento ritenuto indicativo della minore congestione e della riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico. Le scelte comunali sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per vizi procedurali o manifesta irragionevolezza, non ravvisata nel caso concreto. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché le esenzioni rispondevano alla diversa natura e funzione dei servizi; in particolare, il trasporto turistico di linea gran turismo ha natura commerciale e imprenditoriale e non è assimilabile al trasporto pubblico locale. Il TAR ha tuttavia ritenuto ragionevole l’esenzione per taxi e NCC in relazione ai veicoli fino a nove posti, considerata l’omogeneità quanto a ingombro ed emissioni. Ha escluso la violazione della libertà di circolazione e di iniziativa economica, poiché la disciplina non vietava l’accesso all’intero territorio, ma limitava determinate aree per finalità ambientali, di sicurezza della circolazione e di tutela del patrimonio culturale. Ha respinto le censure fondate sul diritto UE: gli obiettivi di tutela dell’ambiente urbano e di regolazione del traffico costituiscono motivi imperativi di interesse generale e la tariffa è stata qualificata come corrispettivo per l’uso particolare della strada, non come tributo né come aiuto di Stato. È stata esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale. La determinazione delle tariffe è stata ricondotta alla discrezionalità tecnico-amministrativa e ritenuta non manifestamente illogica, in quanto differenziata per dimensioni, classe ambientale e prenotazione. La partecipazione procedimentale è stata ritenuta non necessaria per atti amministrativi generali e comunque assicurata attraverso consultazioni con associazioni e operatori del settore. Le spese sono state compensate per la complessità e tecnicità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, d.lgs. 285/1992

    i comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma

    La disposizione consente ai Comuni di istituire ZTL e di subordinare l’accesso al pagamento di una somma, nel rispetto dei presupposti di legge e delle direttive ministeriali; la misura può perseguire anche finalità di regolazione del traffico, tutela ambientale e patrimonio culturale.

  • art. 36 d.lgs. 285/1992

    Disciplina il Piano urbano del traffico; ai fini della tariffazione nelle ZTL è sufficiente il PGTU quale livello generale e immediatamente realizzabile, quando contenga indirizzi coerenti per la gestione della mobilità e degli accessi.

  • art. 16 Cost.

    le limitazioni alla libertà di circolazione possono essere stabilite solo dalla legge, in via generale per motivi di sanità o di sicurezza

    La libertà di circolazione può essere regolata anche per esigenze di buon regime della cosa pubblica, disciplina dell’uso delle strade, tutela ambientale, salute, patrimonio culturale e sicurezza, purché le misure siano ragionevoli e proporzionate.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non impedisce limitazioni funzionali alla tutela di interessi costituzionali, quali ambiente, salute, sicurezza della circolazione e patrimonio culturale.

  • art. 49 TFUE

    Restrizioni all’attività economica dei bus turistici possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, inclusa la tutela dell’ambiente urbano e la gestione controllata del traffico, se non discriminatorie e proporzionate.

  • artt. 107 e 108, paragrafo 3, TFUE

    Le esenzioni dalla tariffa ZTL non costituiscono aiuto di Stato nel caso concreto, poiché la tariffa è un corrispettivo per l’utilizzazione particolare della strada e non una prestazione tributaria o un vantaggio selettivo finanziato mediante risorse statali.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Agli atti amministrativi generali non si applica l’obbligo di motivazione puntuale previsto per i provvedimenti individuali; la determinazione delle tariffe, quale atto generale, non richiede l’esposizione analitica dei criteri quantitativi.

  • art. 13 l. 241/1990

    Le disposizioni sulla partecipazione del Capo III non si applicano agli atti amministrativi generali; nel caso concreto, comunque, l’amministrazione aveva consultato rappresentanti delle categorie interessate.

  • direttiva ministeriale n. 3816 del 21 luglio 1997

    Individua i Comuni legittimati a introdurre tariffe di accesso alle ZTL, le modalità di riscossione e le categorie esentate; il PGTU può integrare il presupposto pianificatorio quando contenga indirizzi e misure coerenti con la tariffazione.

  • Direttive ministeriali del 24 giugno 1995 sui piani urbani del traffico

    Distinguono PGTU, piani particolareggiati e piani esecutivi; il PGTU è un piano di immediata realizzabilità e può contenere indirizzi generali per aree ambientali, tariffazione e controllo degli accessi.

Massime di principio

  • Ai fini della subordinazione a pagamento dell’accesso alle ZTL ai sensi dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. 285/1992, il PGTU può essere sufficiente a integrare il presupposto pianificatorio richiesto, quando sia un piano di immediata realizzabilità e contenga indirizzi coerenti con la tariffazione, il controllo degli accessi e la tutela della mobilità urbana; non è necessaria, in ogni caso, la previa approvazione di tutti i livelli particolareggiati ed esecutivi del PUT.
  • L’istituzione e la regolazione delle ZTL costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa nella composizione degli interessi relativi a circolazione, ambiente, salute, sicurezza, patrimonio culturale e libertà economiche. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione comunale sulla congruità della misura, salvo vizi procedurali o manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione.
  • La tariffa di accesso a una ZTL può configurarsi come corrispettivo per l’utilizzazione particolare e facoltativa della strada, con funzione anche disincentivante del traffico, e non necessariamente come tributo o prestazione patrimoniale imposta; la sua determinazione rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa ed è censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
  • Gli atti amministrativi generali che istituiscono o regolano ZTL e tariffe non sono soggetti alle ordinarie regole di partecipazione procedimentale previste dal Capo III della l. 241/1990 né all’obbligo di motivazione puntuale degli atti individuali; resta fermo l’obbligo di un’adeguata esplicitazione delle finalità e dei presupposti complessivi della misura.
  • La diversità di trattamento tra autobus turistici e altri veicoli o servizi è legittima quando fondata sulla diversa natura e funzione del trasporto; tuttavia, operatori che impiegano veicoli omogenei per dimensioni, ingombro ed emissioni, come taxi e NCC entro la medesima soglia dimensionale, devono essere assoggettati a un regime coerente, per evitare restrizioni ingiustificate della concorrenza.
  • La sostituzione degli atti sperimentali con un nuovo e definitivo assetto di interessi determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui precedenti atti, quando il loro eventuale annullamento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità ulteriore; le censure riproposte possono essere esaminate con riferimento agli atti definitivi.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrgani degli enti localiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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