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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35575/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Venezia aveva accolto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. intervenuto tra accusa e difese, limitando la rinuncia ai motivi d'appello salvo quelli sul trattamento sanzionatorio. Uno degli imputati deduceva che, nel rideterminare la pena complessiva per effetto della continuazione interna ed esterna, la Corte non avrebbe considerato una precedente riduzione di un sesto già applicata in fase esecutiva per la mancata proposizione dell'appello ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente violazione di tale norma. L'altro imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena concordata, sostenendo che i giudici si erano limitati a reputarla congrua senza adeguata giustificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo inammissibile, perché entrambi non investivano profili ammissibili del ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ma solo questioni sul trattamento sanzionatorio concordato, in assenza di illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che, nel concordato in appello, sono ricorribili solo le doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra concordato e decisione, mentre non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mera adeguatezza della pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra concordato e pronuncia del giudice

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come base della riduzione di un sesto già applicata in sede esecutiva per la mancata proposizione dell'appello

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento nel merito nel contesto del concordato in appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    ha fondato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorrente lo invoca come disposizione che avrebbe imposto di considerare una precedente riduzione di pena

  • art. 192 c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    la pena concordata e poi recepita dal giudice è stata ritenuta coincidente con il verbale d'udienza e quindi non difforme

  • art. 616 c.p.p.

    la Corte ha liquidato euro 3.000 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi che attengono alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra l'accordo raggiunto e la decisione del giudice.
  • Le censure che investono motivi rinunciati nel concordato, la mancata rivalutazione di cause di proscioglimento nel merito o la sola adeguatezza della pena concordata sono inammissibili, salvo che la sanzione applicata sia illegale.
  • La pena determinata in esito al concordato non è censurabile in cassazione per il solo difetto di motivazione sulla sua congruità quando essa coincida con quanto pattuito dalle parti e rientri nei limiti edittali.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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