Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato nei confronti della compagnia per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza danni a seguito di un sinistro occorso nel proprio immobile per la rottura di un impianto idraulico. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione annuale del diritto. La corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione solo sulle spese, ma aveva confermato il rigetto nel merito, ritenendo che la denuncia del sinistro e la richiesta di indennizzo fossero tardive rispetto al termine di prescrizione, che le trattative e i sopralluoghi del perito non fossero idonei a sospendere o interrompere il termine, e che comunque la compagnia avesse negato l'indennizzabilità con lettera del 16 ottobre 2006. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e errata considerazione della sospensione/interruzione della prescrizione durante gli accertamenti tecnici svolti dal perito della compagnia e delle successive comunicazioni interruttive; 2) violazione degli artt. 2952 e 2937 c.c. per non avere rilevato la rinuncia tacita alla prescrizione desumibile da una proposta transattiva della compagnia; 3) motivazione apparente o errata e falsa applicazione di varie norme per non avere valutato gli atti idonei a interrompere la prescrizione e la concreta sequenza delle comunicazioni tra le parti; 4) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per inadempimento dell'assicuratore secondo buona fede e sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte d'appello non avesse fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, quando l'assicuratore incarica un proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui l'assicurato sia informato e l'assicurato interloquisca con il perito chiedendo informazioni sull'esito, il decorso della prescrizione non può essere valutato come se il diritto fosse divenuto immediatamente azionabile prima della conclusione di tali accertamenti. La Corte ha precisato che, nel caso concreto, la contestazione della compagnia circa l'operatività della polizza era intervenuta dopo gli accertamenti tecnici, sicché non poteva farsi decorrere il termine breve come aveva fatto il giudice di merito. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata in appello e non adeguatamente localizzata; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia quanto alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, perché la relativa domanda non risultava proposta in modo rituale e tempestivo come autonoma domanda in primo grado, sia quanto alla responsabilità aggravata, perché la decisione sulle spese implicava un rigetto implicito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2952, secondo comma, c.c.
nel regime ratione temporis applicabile il diritto all'indennizzo assicurativo era soggetto a prescrizione annuale; la decorrenza va valutata alla luce degli accertamenti tecnici disposti dall'assicuratore e del momento della contestazione dell'indennizzabilità.
la rinuncia alla prescrizione costituisce questione che richiede allegazioni e accertamenti di fatto specifici; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza averne provato la deduzione nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il richiamo formale al vizio motivazionale non impedisce di apprezzare la reale censura come error in iudicando o vizio di sussunzione quando le doglianze investono l'applicazione di principi di diritto al caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, qui utilizzata per contestare l'applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla rinuncia alla prescrizione.
art. 111, comma sesto, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o erronea.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla rilevanza delle comunicazioni intercorse tra le parti.
richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione.
richiamato dal ricorrente in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'omesso esame della documentazione e degli atti di causa.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti.
invocato in relazione al dovere dell'assicuratore di eseguire il contratto secondo buona fede.
richiamato nella domanda risarcitoria che il ricorrente sosteneva essere stata omessa dalla corte di merito.
richiamato per la domanda di responsabilità aggravata per resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave.
è richiamato per escludere che in appello possano essere proposte nuove domande non tempestivamente introdotte in primo grado.
art. 437, comma secondo, c.p.c.
richiamato, in via generale, quale limite alle nuove domande nel giudizio di appello nei procedimenti a rito speciale.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
impone l'onere di specificità e localizzazione processuale delle questioni dedotte in cassazione.
richiamato per la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di appello.
Massime di principio
- In tema di assicurazione contro i danni, quando l'assicuratore incarichi il proprio perito di eseguire accertamenti tecnici di cui l'assicurato sia informato e l'assicurato interloquisca con il perito sull'esito dell'attività peritale, il decorso della prescrizione non può essere valutato prescindendo da tale fase istruttoria; il termine breve non può essere fatto decorrere come se il diritto fosse immediatamente azionabile prima della conclusione degli accertamenti.
- Se la compagnia contesta l'operatività della polizza solo dopo lo svolgimento degli accertamenti tecnici, la decorrenza della prescrizione deve essere coordinata con quel momento, e non può essere anticipata in modo da pregiudicare l'assicurato che abbia ragionevolmente atteso l'esito delle verifiche.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o di diritto che richiedano accertamenti non compiuti nei gradi di merito, salvo che risulti dimostrato, con specifica indicazione degli atti, che tali questioni siano state tempestivamente dedotte in appello.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la domanda non risultava rituale e tempestivamente proposta nei gradi di merito, oppure se la sua sorte è implicitamente assorbita dalla decisione resa su una questione logicamente preliminare o incompatibile, come la conferma della soccombenza e la regolazione delle spese.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la parte deve non solo denunciare la violazione di legge o il vizio processuale, ma anche rispettare l'onere di specificità e localizzazione degli atti e delle deduzioni che sorreggono la censura.
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