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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01668/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La vicenda riguarda una pluralità di imputati ritenuti responsabili in primo grado e, poi, in appello, di furti pluriaggravati commessi in danno di un supermercato. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, dichiarando prescritto solo il reato meno gravemente aggravato (capo 1), ma confermando la responsabilità per i capi 2 e 3 e il trattamento sanzionatorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) per due imputati, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di prescrizione anche dei reati di cui ai capi 2 e 3; 2) per due imputati e, con motivo corrispondente, per gli altri tre, erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione delle aggravanti di cui ai nn. 5 e 7 dell'art. 625, primo comma, c.p. (esposizione alla pubblica fede e pluralità di persone); 3) per due imputati e, con motivo corrispondente, per gli altri tre, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) per un'imputata e, con motivo corrispondente, per altri tre, violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione del compendio probatorio; 5) per tre imputati, censura sulla eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla prescrizione, osservando che i capi 2 e 3 riguardavano furti pluriaggravati, soggetti a un termine prescrizionale diverso da quello del capo 1, per il quale la prescrizione era stata già dichiarata. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle aggravanti, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel furto in supermercato, sussiste l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede quando la vigilanza è solo generica, saltuaria ed eventuale, mentre l'aggravante della pluralità di persone richiede una censura specifica e non generica. Ha ritenuto infondati e non consentiti in legittimità i motivi sulle attenuanti generiche, ricordando che è sufficiente una motivazione riferita agli elementi ritenuti decisivi. Ha dichiarato non consentita la doglianza ex art. 192 c.p.p. perché mirata a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa alla Cassazione. Ha infine ritenuto generica e comunque infondata la doglianza sulla pena, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, nn. 5 e 7 c.p.

    Le aggravanti della cosa esposta alla pubblica fede e della pluralità di persone sono configurabili nel furto commesso sottraendo merce da un supermercato, se la vigilanza è solo generica, saltuaria ed eventuale; la loro esclusione richiede una custodia continua e diretta o una censura specifica e non assertiva.

  • art. 192 c.p.p.

    Non consente in cassazione una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di rilettura del fatto; la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti legali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di commisurazione previsti dalla legge ed è censurabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.

  • art. 625 c.p.

    Le aggravanti richiamate per il furto pluriaggravato incidono sul regime sanzionatorio e sul termine prescrizionale rispetto alla fattispecie monoaggravata.

Massime di principio

  • Nel furto commesso ai danni di esercizi commerciali aperti al pubblico, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può ricorrere quando la sorveglianza sia solo generica o occasionale, non essendo necessaria la totale assenza di vigilanza.
  • L'aggravante della pluralità di persone richiede una contestazione e una censura specifiche: doglianze generiche, prive di indicazione degli elementi di fatto che smentirebbero la motivazione di merito, sono inidonee in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, perché la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile o infondata se si limita a contestare in astratto la severità del trattamento sanzionatorio, poiché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri di legge.
  • La prescrizione va verificata in relazione al singolo titolo di reato contestato e al relativo termine, che può mutare in presenza di circostanze aggravanti che incidono sul regime prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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