Cassazione Civile, Ordinanza n. 29336/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a una compravendita di un capannone commerciale, per il periodo d'imposta 2015, con richiesta di maggiori imposte di registro e sanzioni sulla base di un maggior valore venale accertato rispetto a quello dichiarato nell'atto. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, ma in appello l'Ufficio aveva visto accolta la propria impugnazione. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'Ufficio avesse usato il criterio comparativo su immobili non realmente similari; con il secondo ha dedotto omessa motivazione su un fatto decisivo, lamentando che l'accertamento fosse stato fondato su atti stipulati in anni precedenti relativi a immobili diversi, senza preventivo contraddittorio endoprocedimentale e senza richiesta di documentazione giustificativa del prezzo; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello, sempre relative alla non comparabilità degli immobili posti a base della rettifica. La società insisteva anche sul valore risultante da perizia di parte e documentazione fotografica dell'immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che i primi due motivi fossero inammissibili o comunque infondati perché formulati in modo promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge e di motivazione, e perché in sostanza mirati a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, in materia di imposta di registro, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni di legge e tributi armonizzati. Ha poi escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione di merito conteneva una ratio decidendi comprensibile e sufficiente, fondata su elementi documentali e sul criterio comparativo ritenuto corretto. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto osservando che il giudice d'appello aveva implicitamente rigettato le censure della contribuente nel momento in cui aveva ritenuto legittima e attendibile la stima dell'Ufficio, non essendo necessario esaminare espressamente ogni singola allegazione incompatibile con la soluzione adottata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986
"avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori non oltre tre anni dalla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni"
In materia di imposta di registro, la rettifica del valore immobiliare può fondarsi sul criterio comparativo, ma solo con riferimento a trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie non anteriori a tre anni e relativi a immobili uguali o analoghi per caratteristiche e condizioni.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una reale violazione di legge e non può essere costruito come mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori è censurabile solo se è stato omesso un fatto storico decisivo; non è consentito sollecitare un nuovo giudizio sul merito delle prove quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto una decisione sulla domanda o eccezione; è sufficiente anche una disamina implicita, desumibile dalla soluzione adottata e dalla motivazione complessiva.
È richiamato solo per la fase procedurale della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Corte ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è imposto per i tributi non armonizzati, come l'imposta di registro, salvo specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che cumuli e sovrapponga vizi eterogenei senza distinguere con precisione la specifica censura di diritto o di motivazione che si intende proporre.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una diversa ponderazione delle prove quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto storico rilevante.
- In tema di imposta di registro, la rettifica del valore dichiarato può essere fondata sul criterio comparativo previsto dall'art. 51 d.P.R. 131/1986, utilizzando atti relativi a immobili comparabili e non anteriori di oltre tre anni.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale nei tributi non armonizzati; esso è necessario solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi in modo radicale o sia incomprensibile; è invece sufficiente una motivazione concisa ma logicamente coerente che renda percepibile la ratio decidendi.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia implicitamente disatteso una questione incompatibile con la soluzione adottata, purché la decisione complessiva consenta di ricostruire il percorso argomentativo seguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →