Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32478/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva un solo motivo: lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione di un documento ritenuto utile ai fini della decisione sulle circostanze attenuanti generiche, già negate in appello. Sosteneva, inoltre, in modo ritenuto generico, che la pena fosse stata determinata con aumenti eccessivi in ragione della continuazione per due fatti oggetto di imputazione. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito, in particolare perché la pretesa decisività del documento non era stata argomentata alla luce delle valutazioni discrezionali già svolte in appello sul diniego delle generiche e sulla quantificazione degli aumenti di pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice per la quale risultava pronunciata la condanna confermata in appello e non infirmata in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a censurare la mancata rinnovazione istruttoria senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione con cui il giudice di merito ha negato la prova richiesta.
  • La dedotta decisività di un documento o di un'integrazione probatoria deve essere allegata in modo concreto e verificabile, spiegando perché essa sarebbe idonea a incidere sulla decisione impugnata alla luce delle valutazioni già espresse dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla misura degli aumenti di pena applicati in continuazione devono essere supportate da argomentazioni puntuali; una contestazione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.