Cassazione Civile, Ordinanza n. 19542/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una azienda sanitaria locale, assunto dal 1994 come collaboratore amministrativo e poi inquadrato dal 2004 come collaboratore amministrativo professionale esperto, aveva agito in giudizio chiedendo il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori che assumeva di avere svolto nel periodo tra il 1997 e il 2004, prima come responsabile dell'Unità Operativa Amministrativa e poi anche come responsabile dell'URP di un distretto. Il tribunale e la corte d'appello avevano respinto la domanda. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, richiamando gli artt. 57 e 58 del d.P.R. n. 821 del 1984, sostenendo di avere svolto mansioni non riconducibili alla qualifica di appartenenza ma a quella superiore; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando che la corte d'appello non avesse considerato alcune prove testimoniali e documenti prodotti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità, mancata specifica indicazione delle norme violate e sostanziale critica all'accertamento di fatto, oltre che per l'incertezza sulla qualifica superiore rivendicata e per la contraddizione interna tra domanda e allegazioni del ricorso; ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che il mancato esame o richiamo di singole risultanze istruttorie non integra di per sé vizio di motivazione o omessa pronuncia, mancando una specifica censura su un capo della domanda o su una eccezione e non potendosi dedurre l'omessa pronuncia dal solo omesso esame di elementi di prova.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e non può risolversi in una critica generica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità processuale per omessa pronuncia richiede la mancanza di qualsiasi statuizione su un capo di domanda o su un'eccezione, non essendo configurabile per il solo omesso esame di elementi istruttori.
La motivazione non è inesistente per il solo fatto che il giudice non richiami tutte le prove acquisite, se le risultanze non considerate sono ritenute implicitamente non decisive.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorre l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 57 e 58 del d.P.R. n. 821 del 1984
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa di avere svolto mansioni superiori, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione per la genericità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo di violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare chiaramente la norma asseritamente violata e spiegare in che modo la decisione se ne sia discostata; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su un capo di domanda o su un'eccezione; non può essere desunto dal mancato esame o dalla mancata menzione di singoli mezzi di prova.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio di legittimità; il mancato richiamo di alcune risultanze istruttorie non determina di per sé nullità della sentenza.
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