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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18150/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Con ricorso per cassazione si impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena concessa in conseguenza della riduzione operata ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il GIP aveva ritenuto che non esistesse norma che attribuisse al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione e la non menzione dopo tale riduzione. In primo motivo si denunciava violazione del combinato disposto degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 163 cod. pen.; in via subordinata si sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che la lettura del GIP determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a ipotesi (es. continuazione o concorso formale) in cui il giudice dell'esecuzione può valutare la sospensione ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 208 del 25/11/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, nella parte in cui non prevedeva che il giudice dell'esecuzione potesse concedere la sospensione della pena e la non menzione nel casellario quando, per effetto della riduzione prevista, la pena rientri nei limiti per tali benefici. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Salerno affinché, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, valuti se concedere la sospensione condizionale della pena nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione, come interpretata dalla Corte costituzionale, deve essere letta nel senso che il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione quando la pena, per effetto della riduzione prevista, rientri nei limiti che consentono tali benefici; la parte che negava tale potere è stata dichiarata incostituzionale.

  • art. 163 cod. pen.

    Indica i limiti di pena per la concedibilità della sospensione condizionale; la riduzione ex art. 442, comma 2-bis può far rientrare la pena in tali limiti rendendo applicabile la sospensione.

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dell'esecuzione possa valutare la concedibilità della sospensione nei casi di continuazione o concorso formale; la Corte ha richiamato questo criterio per affermare la necessità di analoghe valutazioni anche dopo la riduzione prevista dal 2-bis, per evitare disparità di trattamento.

  • artt. 3, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale per affermare che la norma censurata violava il principio di uguaglianza, la finalità rieducativa della pena e le garanzie del giusto processo (in relazione anche agli obblighi derivanti dalla CEDU).

  • art. 6, par. 1 CEDU

    Richiamato indirettamente attraverso l'art. 117 Cost.; la Corte costituzionale ha invocato il principio di equo processo quale parametro di conformità per la normativa interna impugnata.

Massime di principio

  • Se una riduzione di pena (es. ex art. 442, comma 2-bis) fa rientrare la pena nei limiti previsti per la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione deve poter valutare la concessione della sospensione e della non menzione; il diniego motivato unicamente dall'assenza di una norma espressa è incompatibile con l'orientamento costituzionale espresso nella sentenza n.208/2024.
  • Non è ammessa una disparità di trattamento tra i condannati che ottengono riduzioni per differenti istituti processuali: chi accetta lo sconto in sede di giudizio abbreviato non può restare in posizione peggiore rispetto a chi ottiene sconti per altre ragioni (continuazione, concorso formale).
  • Nelle impugnazioni successive a ordinanze esecutive basate su interpretazioni restrittive, conviene segnalare alla Corte il recente indirizzo costituzionale e chiedere il rinvio al giudice dell'esecuzione per la nuova valutazione dei benefici.
  • In casi analoghi la difesa dovrà invocare sia i parametri costituzionali (art.3, art.27) sia le garanzie del giusto processo (art.111 Cost. e art.6 CEDU) per ottenere la riconsiderazione della concessione di benefici dopo riduzioni di pena.

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