Cassazione Penale, Sentenza n. 41559/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 28/03/2022 che aveva rigettato l'appello cautelare del pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia del 03/03/2020. Il Procuratore contestava: 1) errata qualificazione giuridica e applicazione della norma in relazione agli artt. 512 bis, 648 bis e 648 ter c.p., sostenendo che il Tribunale aveva escluso i gravi indizi per 512 bis per la mancata prova del dolo specifico mentre, secondo l'accusa, la posizione dello Specchio Di Fonzo era principalmente nella veste di riciclaggio per il quale è sufficiente il dolo generico; 2) erronea valutazione delle esigenze cautelari di natura socialpreventiva per il lungo intervallo temporale tra i fatti e la richiesta cautelare, in contrasto con principi di diritto più recenti invocati dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando profili critici nell'operato del Tribunale di Bari, tra cui l'erronea applicazione del principio della ragione piu liquida e la mancata valutazione preventiva della gravita indiziaria, la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero non avesse devoluto alla sede di riesame il profilo specifico del pericolo di recidiva per la posizione di Specchio Di Fonzo (tale doglianza non era stata oggetto di appello in grado di merito), essendosi l'appello concentrato sull'inquinamento probatorio. Di conseguenza la nuova deduzione in cassazione sulle esigenze cautelari e sull'attualita del pericolo non poteva essere esaminata. Inoltre la Corte osserva che, anche se si fosse accolto il gravame sulla gravita indiziaria, non sarebbe comunque derivato un risultato pratico utile per l'impugnante relativamente all'applicazione della misura.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
riferimento alle modalita di trattazione con contraddittorio scritto durante il procedimento
il Tribunale aveva considerato che per questo reato occorre dolo specifico; il ricorrente invece ha sostenuto che la posizione contestata riguardava riciclaggio e non quel delitto
norme sul riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti; rilevanti per la corretta qualificazione dell'addebito e dell'elemento soggettivo
disciplina le esigenze cautelari, con specifica attenzione alla lettera c) su pericolo di reiterazione e alla necessità di valutare la gravita concreta dei fatti
schema motivazionale per l'adozione della misura cautelare e obbligo di motivazione su concretezza e attualita degli indizi e sulle esigenze cautelari
artt. 273, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
richiamati come presupposti e condizioni da verificare ex novo dal tribunale della liberta in sede di riesame dell'istanza cautelare
Massime di principio
- Il tribunale della libertà, in presenza di appello del pubblico ministero contro il diniego di misura cautelare, deve riesaminare ex novo l'intera questione cautelare, inclusa la gravità indiziaria, ma il materiale probatorio devoluto deve corrispondere ai profili effettivamente dedotti in appello
- Non è possibile per il ricorrente in cassazione introdurre nuovi profili di esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva) che non siano stati previamente dedotti e sviluppati nell'appello al tribunale della libertà
- Il principio della ragione piu liquida, teorizzato in ambito civile per motivi di economia processuale, non può essere trasposto tout court nel processo penale per giustificare l'omissione della valutazione della gravità indiziaria quando questa è rilevante ai fini cautelari
- La valutazione del pericolo di reiterazione non può basarsi solo sul titolo astratto di reato: occorre esaminare la gravità concreta delle condotte e le circostanze che ne delineano la sistematicità o l'occasionalità
- Il pubblico ministero che intende ottenere misure cautelari deve articolare in modo specifico e puntuale, già in sede di appello, gli elementi che dimostrano l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
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