Cassazione Penale, Sentenza n. 28675/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli (sentenza 16/05/2018) e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Napoli il 13/06/2023 per il reato di concorso (art. 110 c.p.) e per violazione dell'art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973: detenevano e trasportavano in un furgone tre colli sigillati contenenti complessivi 520 kg di tabacchi lavorati esteri (TLE) di contrabbando. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto motivazione apparente sull'elemento soggettivo (sostenevano di ignorare la natura del carico, credendo si trattasse di pentole) e vizio di motivazione per aver visto disattesa la loro tesi difensiva; la Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi rilevando che i giudici di merito hanno ritenuto non credibile la versione difensiva, anche perché i trasportatori professionisti non hanno fornito indicazioni precise sui committenti stranieri, e che le censure riproponevano valutazioni di fatto già adeguatamente motivate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, ritenendo insindacabile la valutazione di merito sulla credibilità dei ricorrenti e l'accertamento dei fatti; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 31 gennaio 2024. Il pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità; la difesa aveva chiesto l'accoglimento, senza però fornire argomentazioni idonee a superare il limite della verifica di legittimità.
Norme richiamate
Concorrente nella commissione del reato: la Corte ha confermato che i ricorrenti hanno partecipato al trasporto del bene illecito (TLE) e pertanto rilevava il concorso nel reato principale.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Norma che disciplina il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: la detenzione e il trasporto di 520 kg di TLE in colli sigillati costituiscono la fattispecie sanzionata; la Corte ha ritenuto provata la materialità e la natura contrabbandiera del carico.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità in cassazione: la Corte può valutare la motivazione in termini di logica e coerenza giuridica ma non può sostituirsi al giudice di merito nel riequilibrio delle prove o nella valutazione della credibilità; tale principio è stato applicato per escludere la revisione dei fatti prospettata dai ricorrenti.
Norma inerente alla liquidazione delle spese nei procedimenti di cassazione: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento, conformemente all'articolo citato.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nella presentazione dei ricorsi e alla determinazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende); la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il pagamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- In materia penale la Cassazione svolge un controllo di legittimità e non un sindacato libero sui fatti: non può riesaminare la valutazione della prova e della credibilità fatta dal giudice di merito se adeguatamente motivata.
- La buona fede dichiarata dall'imputato circa l'ignoranza della natura del carico deve essere supportata da elementi concreti e credibili (documentazione, indicazioni sui committenti, modalità del trasporto): mere affermazioni generiche difficilmente convincono il giudice.
- Quando la Corte territoriale fornisce motivazioni coerenti e non manifestamente illogiche, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a proporre una rivalutazione alternativa dei fatti.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, somme a favore della Cassa delle Ammende; tuttavia la sanzione pecuniaria richiesta può essere mitigata se non emerge colpa grave nella presentazione del ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità in casi analoghi è fondamentale acquisire e presentare nella fase di merito prove documentali e circostanze precise (contratti, documenti di carico, contatti con i committenti, annotazioni professionali) che supportino la versione di buona fede.
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