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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42260/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Martino ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha censurato la pronuncia per violazione di legge processuale (art. 568, quarto comma c.p.p.), sostenendo che la decisione è stata resa in camera di consiglio senza contraddittorio tra le parti e ha quindi leso il diritto di difesa, impedendogli di ottenere un proscioglimento con formula piena ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022 invocandone gli effetti interpretativi su art. 568 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il vizio radicale consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio in sede di appello. Pur richiamando precedenti orientamenti che privilegiavano la prevalenza della causa estintiva (art.129 c.p.p.) sulla nullità della sentenza, la Corte ha seguito l'indirizzo della Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) secondo cui il giudice d'appello non può pronunciare una decisione de plano senza contraddittorio; la disciplina di cui all'art.129 non attribuisce poteri decisori extra rispetto al processo amministrato nel pieno contraddittorio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli che dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente con il necessario contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Norma richiamata come titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado

  • art. 568, quarto comma, c.p.p.

    Disciplina dell'impugnazione per cassazione avverso sentenze di appello; era stato interpretato in passato come ostativo alla ammissibilità del ricorso quando la sentenza di appello dichiarava de plano la prescrizione, ma alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022 tale interpretazione non può giustificare l'esclusione del contraddittorio

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la causa estintiva del reato e la possibilità di proscioglimento; la Corte precisa che tale disciplina opera in ogni stato e grado ma non consente al giudice d'appello di decidere fuori dal contraddittorio né di sostituire la formula di proscioglimento quando sussista prova di innocenza

  • art. 469 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina del proscioglimento predibattimentale, la cui disciplina specifica per il primo grado non è estensibile tout court al giudizio di appello

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione: garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo; rendono inammissibile una interpretazione dell'art.568 c.p.p. che consenta al giudice di decidere de plano senza contraddittorio

  • artt. 599 e 127 c.p.p.

    Richiamati come obblighi procedurali relativi alla deliberazione in camera di consiglio: occorre preavviso alle parti e ai difensori quando si procede in tale forma

  • Corte Costituzionale, sentenza n.111/2022

    Ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione secondo cui sarebbe inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso sentenza di appello che, senza contraddittorio, dichiari la prescrizione; ha affermato che la declaratoria de plano è estranea alla nozione del giusto processo e non può prevalere sulle garanzie costituzionali

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può dichiarare l'estinzione del reato o prosciogliere l'imputato de plano senza garantire il contraddittorio tra le parti; la mancanza di contraddittorio costituisce vizio insanabile che può determinare l'annullamento della sentenza.
  • La causa estintiva prevista dall'art.129 c.p.p. opera in ogni stato e grado, ma non conferisce al giudice d'appello poteri che escludano l'audizione e la non opposizione delle parti; l'esigenza di celerità non prevale sulle garanzie del giusto processo.
  • In presenza di pronunce di proscioglimento per prescrizione emesse senza contraddittorio l'imputato può ottenere l'annullamento della decisione e la celebrazione del processo con pieno contraddittorio in appello.
  • Se dall'istruttoria emergono elementi che dimostrino l'innocenza dell'imputato, deve essere adottata la formula piena prevista dall'art.129, comma secondo, c.p.p.; in assenza di tale evidenza la causa estintiva non giustifica la compressione del diritto di difesa.
  • Gli obblighi di comunicazione e di avviso previsti per le deliberazioni in camera di consiglio (artt.599 e 127 c.p.p.) devono essere osservati anche quando si decide sulla estinzione del reato per prescrizione; la loro inosservanza integra un vizio procedurale rilevante.

Testo integrale

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