Cassazione Penale, Sentenza n. 00397/2026 del 07/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme processuali: la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dalla Procura generale avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2025 che aveva rigettato la richiesta di sequestro e confisca ex art. 240-bis c.p. Il Procuratore generale ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 183-quater disp. att. c.p.p., il termine per proporre opposizione contro i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione in materia di confisca ex art. 240-bis è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, e non di quindici giorni (termine che la Corte territoriale aveva ricavato dalla diversa disposizione), pertanto l'opposizione depositata il 25 febbraio 2025, comunicata il 6 febbraio 2025, era tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha fissato che per i procedimenti avanti al Giudice dell'esecuzione concernenti la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. si applica l'art. 183-quater disp. att. c.p.p., che stabilisce il termine di trenta giorni per proporre opposizione, in deroga al termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.; ne consegue che l'opposizione depositata il 25 febbraio 2025, comunicata il 6 febbraio 2025, era tempestiva. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
l'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto
La norma detta la disciplina specifica per i procedimenti di esecuzione della confisca ex art. 240-bis, individua la competenza del Giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) e fissa il termine di trenta giorni per proporre opposizione; tale termine prevale sul termine di quindici giorni richiamato da altre disposizioni
Prevede la confisca per beni il cui possesso non sia giustificato e rinvia alla specifica disciplina esecutiva (ora richiamata dall'art. 183-quater disp. att. c.p.p.) per le misure di sequestro e confisca successive all'irrevocabilità della sentenza
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce forme e termini (generalmente il termine di quindici giorni per alcune impugnazioni/decreti) ma, nella fattispecie delle confische ex art. 240-bis, le disposizioni speciali dell'art. 183-quater prevalgono e modulano il termine e le forme
Indica la competenza del Giudice dell'esecuzione per le attività volte all'esecuzione della confisca dopo l'irrevocabilità della sentenza; l'art. 183-quater rinvia espressamente a tale giudice per i procedimenti ex art. 240-bis
Cass. Sez. 1, n. 35581 del 2020 (giurisprudenza)
Giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile il termine previsto dall'art. 183-quater in casi affini, sostenendo la conformità delle fattispecie richiamate all'ambito dell'art. 240-bis
Cass. Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001 (Derouach)
Ha affermato la competenza del Giudice dell'esecuzione a disporre la confisca de plano o a seguito di procedimento a norma dell'art. 666 c.p.p., valorizzando la natura esecutiva di talune confische ora ricomprese nell'art. 240-bis
Cass. Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 (Chafik)
Conferma l'ambito di competenza del Giudice dell'esecuzione anche con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca collegata alla disciplina di cui all'art. 12-sexies (oggi confluita in art. 240-bis)
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione relativi alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. occorre applicare l'art. 183-quater disp. att. c.p.p., che fissa il termine per proporre opposizione in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Il Giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) è competente per le misure di sequestro e confisca successive all'irrevocabilità della sentenza; l'eventuale richiamo ad altre norme (es. art. 667 co.4 o art. 674) non vale a ridurre il termine previsto dalla disciplina speciale.
- Per valutare la tempestività di un'opposizione occorre fare attenzione alla data di comunicazione o notificazione effettiva dell'ordinanza; la decorrenza e la prova della comunicazione sono elementi decisivi per l'ammissibilità.
- In caso di contrapposizione tra norma speciale e norma generale in materia di termini o forme, la norma speciale (qui l'art. 183-quater per le confische ex art. 240-bis) prevale.
- Se un giudice di merito ritiene un'opposizione tardiva sulla base di una normativa generale, la parte interessata può impugnare in cassazione sostenendo l'applicazione della norma speciale; la Corte di cassazione verifica l'esatta disciplina applicabile e può annullare e rinviare per nuovo esame.
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